Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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climatici nonché favorire la resilienza climatica e uno sviluppo a basse emissioni di gas serra, senza tuttavia compromettere la produzione alimentare. I flussi finanziari devono essere resi compatibili con uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.
Per il raggiungimento dell’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura globale, le Parti contraenti devono elaborare contributi tra loro successivi definiti a livello nazionale e attuare misure interne di mitigazione delle emissioni di gas serra.
Per raggiungere i suddetti obiettivi, la Svizzera si è impegnata a conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050. In teoria qualsiasi tutela legale degli investimenti in energie fossili potrebbe mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi climatici. Ciò vale già per il diritto svizzero vigente, che tutela le energie fossili non facendo alcuna distinzione tra investimenti in questo tipo di energie e in energie di altra natura. La situazione non cambia passando dall’attuale ECT a quello modernizzato.
Le misure e gli strumenti attuali della politica energetica e climatica svizzera sono compatibili sia con l’ECT vigente sia con quello emendato. In materia di tutela degli investimenti la Costituzione federale svizzera (art. 26) garantisce già la proprietà per gli investimenti effettuati secondo il diritto, prevedendo un pieno indennizzo in caso di espropriazione o di restrizioni alla proprietà equivalenti a un’espropriazione. Le disposizioni dell’ECT, sia nella sua versione attuale che in quella emendata, non vanno oltre il livello di tutela previsto dalla Costituzione federale.
La versione modernizzata dell’ECT precisa e rafforza il diritto della Svizzera di regolamentare in materia di protezione del clima. Viene chiarito, ad esempio, che qualora la Svizzera adottasse misure più ampie e incisive a favore della protezione del clima, come il divieto di utilizzare materiali energetici fossili, tali misure, purché adottate nel rispetto di principi quali la proporzionalità e lo Stato di diritto, non sarebbero considerate ai sensi dell’ECT come espropriazioni e pertanto non comporterebbero alcun obbligo di indennizzo da parte della Svizzera. Le Parti contraenti confermano esplicitamente i propri impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Le disposizioni dell’ECT emendato non limitano quindi la facoltà della Svizzera di adottare misure interne di mitigazione delle emissioni di gas serra per adempiere ai propri obblighi previsti dall’Accordo di Parigi. Attraverso il rimando ad altri accordi internazionali, quali l’Accordo di Parigi o le convenzioni dell’OIL, si intende garantire che i tribunali arbitrali non interpretino l’ECT in modo isolato bensì in conformità con tali accordi. Il Consiglio federale ritiene quindi che l’ECT modernizzato non sia incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo di Parigi.
Anche se non si può affermare l’esistenza di un conflitto tra le disposizioni dell’attuale ECT e di quello emendato, da una parte, e l’Accordo di Parigi, dall’altra, non si può comunque escludere che un futuro chiarimento degli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, ad esempio attraverso un’interpretazione dell’Accordo di Parigi o una constatazione di diritto internazionale, come nel caso del parere della CIG, possa evidenziare una certa incompatibilità.