Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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dichiarato che la regolamentazione del mercato delle reti per la distribuzione di idrogeno dovrà essere inclusa nella LAGas solo una volta dimostrata la necessità di realizzare idrogenodotti, cosa che attualmente non avviene ancora.
Il capoverso 5 riguarda i comprensori isolati (Ticino e regione di Kreuzlingen) che non appartengono all’area di mercato Svizzera (art. 3 lett. h). Il Consiglio federale potrà prevedere soluzioni adeguate alla situazione, in particolare per quanto riguarda la gestione del bilanciamento e delle capacità del punto di interconnessione transfrontaliera di Bizzarone in Ticino. La norma di delega lascia un ampio margine di manovra al Consiglio federale, che tuttavia può stabilire eccezioni o deroghe soltanto per le tariffe per l’utilizzazione della rete, il bilanciamento e gli impianti di stoccaggio. In ogni caso il diritto d’accesso alla rete (art. 16) va assicurato anche nei comprensori isolati.
Art. 3 Definizioni
Le definizioni della legge riprendono la terminologia utilizzata nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, anche se per ragioni tecniche alcuni termini hanno un significato leggermente diverso; per questo motivo non tutte le definizioni giuridiche vengono spiegate.
A differenza della LAEl, non sono previste attribuzioni di comprensori a livello cantonale. Affinché sia comunque chiaro chi deve essere considerato gestore di rete, la lettera b fa riferimento alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate dalla Confederazione ai sensi della LITC (art. 30 cpv. 1 LITC) e dai Cantoni (art. 42 cpv. 1 LITC).
È utente della rete (lett. c) qualunque persona fisica o giuridica che immette gas in una rete, ne preleva o ve ne fa trasportare. Rientrano in questa definizione, in particolare, i fornitori e quindi anche i gestori di rete nel loro ruolo di fornitori, in quanto riforniscono direttamente i clienti finali di gas, oltre che gli intermediari e gli attori di transito. Gli utenti finali, invece, agiscono di norma soltanto come utenti allacciati alla rete e non al contempo come utenti della rete, a meno che non si occupino personalmente del loro approvvigionamento. Per quanto riguarda i gestori di impianti di produzione, di rigassificazione e di stoccaggio (art. 29), è opportuno distinguere tra coloro che stipulano direttamente i propri contratti di immissione o di prelievo e coloro che delegano tale compito a terzi. Per fornitore terzo (lett. d) si intende qualsiasi fornitore di gas che rifornisce di gas consumatori finali e che non è gestore della rete di distribuzione che utilizza per effettuare la fornitura a tali consumatori. Questa definizione è direttamente collegata alla libera scelta del fornitore di cui all’articolo 9 capoverso 1 e al diritto del gestore della rete di distribuzione di negare l’accesso alla propria rete di cui all’articolo 16 capoverso 3.
La rete di trasporto (lett. f) – definita nel diritto UE «sistema di trasporto» – è costituita dagli impianti di rete gestiti perlopiù con livelli di pressione superiori (> 5 bar), comprendenti in particolare anche il gasdotto di transito. Attualmente la rete di trasporto include gli impianti di rete delle seguenti società: Transitgas AG, Swissgas AG, Gaznat SA, Gasverbund Mittelland (GVM) AG, Erdgas Ostschweiz (EGO) AG, Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, Unigaz SA e le Aziende industriali di Lugano (AIL) SA. Nella definizione giuridica sono evidenziate le caratteristiche