Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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In combinato disposto con l’articolo 36 capoverso 1 il Consiglio federale potrebbe inoltre prevedere che i piani di sviluppo delle reti debbano essere resi pubblici, come già avviene in ambito elettrico (cfr. art. 9d cpv. 4 LAEl), salvo in caso di segreti professionali, commerciali o di fabbricazione e di altri interessi prevalenti che ne precludano la pubblicazione (ad es. sicurezza interna o esterna della Svizzera).
Art. 6 Disgiunzione delle attività
Il capoverso 1 vieta a un’azienda di approvvigionamento di gas di effettuare sovvenzioni trasversali tra i settori di attività regolati e i settori in regime di concorrenza. Le attività regolate comprendono l’esercizio della rete. Per quanto riguarda la misurazione, ai sensi dell’articolo 23 capoversi 1 e 2 si deve distinguere tra i contatori di gas utilizzati per la fornitura di gas da parte del gestore di rete stesso e quelli utilizzati per la fornitura di gas da parte di fornitori terzi. Questi ultimi devono essere attribuiti all’ambito aperto alla concorrenza. Inoltre fa parte delle attività regolate anche l’esercizio degli impianti di stoccaggio utilizzati ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera b, tanto più che essi devono essere considerati parte integrante della rete alla quale sono allacciati (art. 29 cpv. 3). Il divieto di sovvenzioni trasversali esige innanzitutto che le entrate e le uscite derivanti dal settore regolato siano separate da quelle dei settori di attività in regime di concorrenza. Ciò avviene attraverso la disgiunzione contabile (cpv. 3). È pertanto vietato assegnare le uscite dei settori di attività in regime di concorrenza ai settori di attività regolati e trasferire le entrate dei settori di attività regolati ai settori di attività in regime di concorrenza.
Il capoverso 2 sancisce l’obbligo di disgiunzione delle informazioni. Tra gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge rientrano in particolare quelli sanciti agli articoli 36 e 37. Va precisato che non c’è violazione dell’obbligo di riservatezza se le informazioni vengono pubblicate in maniera non discriminatoria e sono quindi accessibili a tutti gli operatori di mercato. Questo può essere rilevante, ad esempio, per le informazioni messe a disposizione a fini di ricerca, i cui risultati vengono pubblicati. Non è invece prevista esplicitamente una disgiunzione a livello di personale, sebbene al fine di assicurare la separazione delle informazioni sia necessario adottare determinati provvedimenti organizzativi. Le informazioni sensibili dal punto di vista commerciale non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati42 (LPD).
Per far sì che venga rispettato il divieto di sovvenzioni trasversali di cui al capoverso 1, i gestori di rete devono prevedere una disgiunzione contabile (cpv. 3). Ciò significa che per ogni rete del gas occorre tenere un conto annuale e una contabilità analitica (riferita all’anno del gas), in cui i settori di attività regolati sono rappresentati singolarmente e separatamente dagli altri settori di attività (il cosiddetto conto settoriale o per segmenti). Devono essere rappresentati separatamente l’esercizio della rete e le misurazioni, dato che i rispettivi costi devono essere presentati separatamente in fattura (art. 7 lett. c). Concretamente, per quanto riguarda le misurazioni occorre distinguere tra i costi dei contatori di gas utilizzati in particolare per la fornitura di gas da parte dei gestori di rete (cfr. commenti all’art. 23 cpv. 1) e di
42 SR 235