Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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quelli utilizzati per la fornitura di gas da parte di terzi (art. 23 cpv. 2). Questo perché nel caso di questi ultimi il mercato è aperto a tutti i fornitori.

Sulla base della disgiunzione contabile la EnCom verifica l’assenza di sovvenzionamenti trasversali. Il capoverso 4 prevede pertanto che la contabilità analitica da allestire secondo il capoverso 3 le sia trasmessa a cadenza annuale.

Il Consiglio federale può emanare requisiti minimi per la rendicontazione e la contabilità analitica (cpv. 5).

Art. 7 Fatturazione

La necessaria trasparenza nella fatturazione richiede che le varie voci di costo siano indicate separatamente. Nel caso dei costi dell’energia (lett. a), i costi associati allo stoccaggio di quantità di gas in impianti di stoccaggio ai sensi dell’articolo 10 devono essere indicati separatamente (cfr. art. 11). I costi di misurazione (lett. c) comprendono quelli sostenuti per l’esercizio del punto di misurazione e per i servizi di misurazione. I costi per le misurazioni a livello di esercizio fanno parte dei costi di rete (cfr. commenti all’art. 20 cpv. 1 lett. b). I tributi e le prestazioni agli enti pubblici comprendono in particolare la tassa sul CO2. Nelle prescrizioni d’esecuzione il Consiglio federale può prevedere che i consumatori finali sul mercato libero abbiano il diritto di ricevere dal loro fornitore un’unica fattura per tutte le voci di costo. A tal fine il gestore di rete dovrebbe trasmettere al fornitore i dati necessari (art. 25 cpv. 1).

Art. 8 Trasparenza, principio di causalità e non discriminazione

Questo obbligo generale di trasparenza, di rispetto del principio di causalità e di non discriminazione deve essere rispettato dal responsabile dell’area di mercato e dai gestori di rete nell’adempimento dei loro obblighi di legge, ed esclude le attività sul mercato libero.

Per quanto concerne la fatturazione l’articolo 7 precisa il principio della trasparenza (cfr. art. 7).

Nelle prescrizioni d’esecuzione il Consiglio federale può prevedere che i consumatori finali riforniti da un terzo abbiano il diritto di ricevere dal loro fornitore un’unica fattura per tutte le voci di costo. A tal fine il gestore di rete dovrebbe trasmettere al fornitore i dati necessari (art. 24 cpv. 1).

Sezione 2: Libera scelta del fornitore

Art. 9

Capoverso 1: fatto salvo l’articolo 16 capoverso 3, tutti i consumatori finali hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore, indipendentemente dal loro consumo annuale.

Se un consumatore finale desidera essere rifornito da un fornitore terzo, deve stipulare un contratto di fornitura con tale fornitore.