Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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Secondo l’articolo 16 capoverso 1 i gestori di rete devono concedere agli utenti l’accesso alla rete senza discriminazioni. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 16 capoverso 4, un gestore di rete può temporaneamente negare a un fornitore terzo l’accesso alla propria rete finché il centro di consumo del consumatore finale interessato non è dotato di un sistema di misurazione comunicante. Questo diniego può essere mantenuto solo per il tempo strettamente necessario all’installazione di tale contatore.
Tale diniego è giustificato da un interesse pubblico prevalente, ossia la necessità per il responsabile dell’area di mercato di garantire una gestione efficiente del bilanciamento. A tal fine, ogni responsabile di gruppo di bilancio è incaricato di garantire che il bilancio energetico del proprio gruppo sia il più equilibrato possibile alla fine di ogni giorno-gas (vedere i commenti al par. 3.1.3). Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i gestori delle reti di distribuzione siano in grado di prevedere con precisione i consumi dei clienti allacciati alla loro rete. Questo è possibile solo se si utilizzano contatori comunicanti, che consentono di stimare con precisione i consumi senza la necessità di fare ricorso a profili di carico standard. Infatti i gestori delle reti di distribuzione possono sottrarre dal consumo totale registrato i quantitativi prelevati dai consumatori riforniti da terzi.
Inoltre, in conformità dell’accordo interassociativo43 e dell’accordo approvato dalla COMCO nel 202044 relativo all’accesso alla rete nella Svizzera centrale, l’installazione di un contatore comunicante è obbligatoria quando si cambia fornitore. Questo requisito è quindi in linea con la prassi attuale.
L’installazione di contatori comunicanti presso tutti i clienti allacciati alla rete di un gestore di rete è lasciata alla discrezionalità del gestore stesso. L’articolo 23 capoverso 4 stabilisce tuttavia che il Consiglio federale possa prevedere l’estensione di tale sistema di misurazione ai centri di consumo più grandi e presso gli impianti di produzione e stoccaggio. La stipula di un contratto di fornitura con un fornitore terzo è quindi direttamente collegata al fatto che il centro di consumo del consumatore finale in questione sia dotato di un sistema di misurazione comunicante (art. 3 cpv. 1 lett. o) e registri i dati di misurazione.
Scegliendo un fornitore terzo, il consumatore finale si trova quindi nel mercato libero per quanto riguarda la misurazione. Si rimanda qui ai commenti all’articolo 23.
In concreto, ciò significa che i consumatori finali che desiderano scegliere un fornitore terzo devono:
1. conformemente all’articolo 23 capoverso 2, incaricare un fornitore di servizi di misurazione di loro scelta di dotare il centro di consumo in questione di un sistema di misurazione comunicante e di effettuare le misurazioni;
2. stipulare un contratto di fornitura con un fornitore terzo al quale il gestore di rete non può negare l’accesso alla rete in virtù della presenza di un sistema di misurazione con telelettura (cfr. commento all’art. 16 cpv. 3).
43 Verbaendevereinbarung.pdf
44 Decisione della Commissione della concorrenza del 25 maggio 2020, «Netzzugang EGZ und ewl» (in tedesco), disponibile all’indirizzo www.weko.admin.ch > Prassi > Diritto e politica della concorrenza (DPC) > 2020 > DPC 2020-4b, pag. 1863–1894.