Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
pete alle imprese che mettono in circolazione gas naturale (secondo il relativo numero di tariffa doganale: 2711.2190) sul territorio nazionale, sia nell’area di mercato che nei comprensori isolati (soprattutto il Ticino). Poiché in Svizzera non esistono impianti di stoccaggio di grandi dimensioni, le imprese devono adempiere al loro obbligo di stoccaggio all’estero. È consentito affidarne il mandato a terzi, non trattandosi di un obbligo altamente personale. Questo aspetto può essere importante soprattutto per le imprese più piccole che, a causa delle minori economie di scala, subiscono molto più pesantemente l’obbligo di stoccaggio rispetto alle loro controparti di maggiori dimensioni. Previo rispetto della legislazione sui cartelli, è consentito anche costituire cooperazioni d’acquisto.
Capoverso 2: le quantità di gas da stoccare vengono fissate di anno in anno dalla EnCom (primo periodo), analogamente ai parametri definiti per la riserva di energia elettrica (cfr. art. 8a cpv. 3 LAEl), dopo aver sentito il parere dell’UFE. L’UFE ha pertanto il diritto di essere consultato. In tale ambito è possibile anche sentire il parere dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Il secondo periodo assicura che, in termini percentuali, ogni impresa sia tenuta in pari misura al rispetto dell’obbligo. Le quantità di stoccaggio necessarie sono legate a scadenze prestabilite, per cui ci sarà un determinato percorso di accumulo e di smaltimento. A tale proposito va sottolineato che, in linea di principio, le quantità di stoccaggio possono essere gestite liberamente, purché non scendano al di sotto della soglia minima. Non si tratta dunque di cosiddette quantità di stoccaggio strategiche. Qualora non sia necessario al fine garantire la sicurezza di approvvigionamento, la EnCom può rinunciare a costituire una riserva di stoccaggio – purché rispetti la quantità minima stabilita dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 3. Anche in questo caso è d’obbligo consultare l’UFE.
Il capoverso 3 riconosce al Consiglio federale la facoltà di stabilire mediante ordinanza livelli minimi e massimi di stoccaggio, differenziati in funzione delle scadenze, a cui la EnCom deve attenersi. Potrebbe anche definire direttamente i quantitativi di stoccaggio determinanti, senza l’intervento della EnCom. Per poter adeguare in tempi rapidi questi criteri, le prescrizioni d’esecuzione potrebbero prevedere che il DATEC pubblichi con dovuto anticipo nel Foglio federale i valori determinanti per ogni semestre invernale.
Il capoverso 4 lettera a costituisce la base giuridica di riferimento per i requisiti minimi da rispettare in fase di esecuzione concreta dello stoccaggio. Fondamentali, oltre al luogo di stoccaggio – si tratta soprattutto di impianti di stoccaggio ubicati nei Paesi confinanti – sono anche le disposizioni contrattuali che disciplinano l’accesso a tali impianti. Attraverso di esse, infatti, il Consiglio federale può impedire che le imprese tenute allo stoccaggio di gas ottengano un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti, procurandosi un accesso di minor qualità al gas stoccato a costi conseguentemente inferiori. Nell’ambito delle disposizioni di legge, in linea di principio ogni impresa gestisce da sé i propri volumi di stoccaggio. La lettera b conferma l’obbligo di vigilanza della EnCom.