Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Art. 11 Costi aggiuntivi per lo stoccaggio

Per rifinanziare i costi supplementari sostenuti per lo stoccaggio delle quantità di gas richieste, le imprese possono includere le loro spese nei loro prezzi dell’energia (cpv. 1). A parte un obbligo di trasparenza (primo periodo) e salvo la legislazione sui cartelli, non esiste una normativa dettagliata in merito. L’obbligo di trasparenza vale per l’intera catena di fornitura, tanto più che nella maggior parte dei casi gli importatori vendono i loro quantitativi di gas ad altre imprese del settore, prima che raggiungano i consumatori finali. Il secondo periodo assicura il pari trattamento di tutti i consumatori finali.

Ai sensi del capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito al calcolo dei costi aggiuntivi.

Art. 12 Quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo

Il capoverso 1 stabilisce che è possibile raggiungere quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo solo se le imprese interessate, in seguito a eventi straordinari, non sono più in grado di adempiere ai loro obblighi contrattuali di fornitura o solo a fronte di costi eccessivamente elevati (lett. a) o per sostenersi reciprocamente al fine di garantire l’approvvigionamento (lett. b). Per eventi straordinari si intendono eventi particolari (ad esempio, ondate di freddo, congestioni della rete, fallimenti). La disposizione di cui alla lettera b riguarda casi in cui le imprese tenute allo stoccaggio di gas sono colpite in misura differente da una crisi di approvvigionamento. Per queste situazioni il Consiglio federale deve espressamente prevedere che le imprese si possano aiutare a vicenda.

Quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo necessitano del previo consenso della EnCom (cpv. 2). Qualora si prospettassero perturbazioni nell’approvvigionamento, la EnCom può anche informare proattivamente mediante comunicazioni in merito alla prassi da adottare.

Art. 13 Ulteriori misure per garantire l’approvvigionamento

Capoverso 1: al centro dei provvedimenti contro eventuali situazioni di approvvigionamento critiche vi sono le quantità di stoccaggio di cui all’articolo 10. Se necessario al fine di garantire l’approvvigionamento, la EnCom – d’intesa con l’UFE e l’UFAE – può stabilire mediante decisione che le stesse imprese soggette all’obbligo di stoccaggio siano tenute anche all’acquisto di opzioni che autorizzino al ritiro di determinate quantità di gas nonché all’acquisto di capacità di trasporto transfrontaliere. Come nell’articolo 12, anche questa misura viene applicata solo se l’autorità di regolazione la ritiene necessaria. È possibile che non vengano imposti ulteriori obblighi.

Capoverso 2: per quanto concerne la copertura dei costi, l’obbligo di trasparenza e l’obbligo di pari trattamento dei consumatori finali di cui all’articolo 11 capoverso 1 si applicano per analogia.

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito al calcolo dei costi aggiuntivi.