Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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gassosi designati dal Consiglio federale (art. 1 cpv. 1 LITC); eventualmente tale obbligo può basarsi anche sul diritto in materia di concorrenza. Per questo la disposizione viene abrogata.
Art. 17
La modifica di carattere redazionale è motivata dall’abrogazione dell’articolo 13 LITC. In merito all’abrogazione dell’attuale capoverso 2: l’istituzione delle commissioni extraparlamentari e la nomina dei relativi membri sono di competenza del Consiglio federale (art. 57c cpv. 2 LOGA). Pertanto spetta a quest’ultimo decidere in merito all’abolizione della commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta. Dall’inizio degli anni Novanta tale commissione non si è più riunita; nell’ambito della verifica circa la necessità di commissioni, a fine 2003 il Consiglio federale ha deciso di abolire la commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta che quindi non viene più menzionata nella LITC.
Art. 35 cpv. 2
Dall’entrata in vigore della LITC nel 1964 la copertura dell’assicurazione di responsabilità civile per gli impianti di trasporto in condotta ammonta a 10 milioni di franchi per i combustibili o i carburanti liquidi e a 5 milioni di franchi per quelli gassosi. In caso di grave incidente questi importi sono insufficienti e devono quindi essere adeguati. Per ragioni di flessibilità, la competenza di stabilire le somme assicurate e i premi deve essere attribuita al Consiglio federale. Quest’ultimo chiarirà insieme al settore assicurativo e ai gestori degli impianti di trasporto in condotta quali sono le somme di copertura e i premi possibili. Nel fare ciò occorre vigilare affinché le somme assicurate non siano così elevate al punto da rendere proibitivi i premi per l’esercizio di una condotta (si veda in proposito il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 196266 concernente un disegno di legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi).
Art. 42 cpv. 3
La possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di licenza e facilitazioni procedurali deve essere concessa anche per gli impianti di trasporto in condotta soggetti alla vigilanza cantonale. Tale possibilità è pensata per i casi meno rilevanti. Per ragioni di certezza giuridica le situazioni in cui sono ammesse tali deroghe verranno precisate dal Consiglio federale.
66 FF 1962 II 1365