Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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a livello informatico (infrastruttura informatica per la raccolta dei dati) e per l’assunzione dei collaboratori. I 3 posti di lavoro per l’UFE dovranno essere occupati già in questa prima fase. Il posto di lavoro relativo a un giurista prevede inizialmente, nella prima fase, il supporto alla stesura degli statuti del responsabile dell’area di mercato. Anche il posto di lavoro legato alla piattaforma centrale di dati («datahub») e all’informazione al pubblico sarebbe necessario sin dall’inizio. Occorre infatti mettere a punto i complessi fondamenti tecnici che richiede il settore del gas, in modo tale da creare delle buone premesse da ampliare negli anni a venire in vista della digitalizzazione del comparto. Anche il terzo posto di lavoro riguardante l’ambito internazionale dovrà essere occupato nella prima fase, essendo già in vigore le disposizioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento.
I costi aggiuntivi a carico della EnCom a seguito dell’entrata in vigore della presente legge - oltre agli 11 posti di lavoro citati per un ammontare di 2,1 milioni di franchi, risorse materiali per un valore di circa 170 000 franchi all’anno per la EnCom (v. allegato A.3) - dovrebbero essere interamente coperti dagli emolumenti e da una tassa di vigilanza (art. 39). I costi saranno addebitati al responsabile dell’area di mercato e ai gestori di rete. I posti della EnCom non incideranno sul bilancio della Confederazione, che però dovrà finanziare i tre posti dell’UFE.
5.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Poiché attualmente non svolgono compiti rilevanti sul mercato del gas, i Cantoni non subiscono ripercussioni dirette dovute alle modifiche di legge proposte. La ripartizione dei costi per gli allacciamenti alla rete rimane fuori dal campo di applicazione della legge (art. 2 cpv. 2). I Cantoni hanno inoltre diritti di prelazione sulle quote di capitale del responsabile dell’area di mercato (art. 31 cpv. 2). Essi sono altresì tenuti a trasmettere all’UFE e alla EnCom le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge (art. 38 cpv. 2).
Il diritto di Cantoni e Comuni di rilasciare concessioni, ad esempio per l’utilizzazione del suolo, non viene toccato dalla legge. Rimangono invariate anche le responsabilità relative al rilascio delle approvazioni dei piani e delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto in condotta (art. 2 cpv. 1, 41 e 42 cpv. 1 LITC). La disposizione concernente i piani di sviluppo delle reti (art. 5), infine, non è in conflitto con le competenze dei Cantoni o dei Comuni in materia di pianificazione del territorio. Nella pianificazione delle reti i gestori di rete sono tenuti a rispettare le corrispondenti prescrizioni comunali, cantonali e federali. Quali proprietari di alcuni gestori di rete del gas, i Comuni potrebbero subire variazioni alle loro entrate in seguito alla definizione per legge delle tariffe di monopolio e all’accesso semplificato al mercato.
Poiché l’allacciamento ai gasdotti riguarda soprattutto le aree densamente abitate, le regioni di montagna non sono pressoché interessate dalla LAGas.