Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2.3. Legge del 4 ottobre 196362 sugli impianti di trasporto in condotta
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «ElCom» è sostituito con «EnCom».
Art. 2 cpv. 5
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 LITC gli impianti di trasporto in condotta possono essere costruiti o modificati unicamente con l’approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza, anche nel caso di modifiche di lieve entità. La prassi ha dimostrato che questa norma è troppo rigida e provoca ritardi non auspicabili sia nella progettazione che nel processo di approvazione.
Con il capoverso 5 si introduce la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di approvazione dei piani per i progetti di costruzione meno rilevanti nonché facilitazioni procedurali. Con la possibilità di realizzare progetti senza l’approvazione dei piani decade la necessità di svolgere la procedura di approvazione dei piani per motivi meramente formali, ad esempio quando non sono toccati interessi degni di protezione della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio o di terzi e non sono richieste approvazioni o autorizzazioni secondo altre disposizioni del diritto federale. Ad esempio, gli interventi di manutenzione o le modifiche di lieve entità di impianti esistenti non hanno praticamente alcuna conseguenza sul territorio e sull’ambiente. Le disposizioni sulle facilitazioni procedurali servono a semplificare la procedura di approvazione dei piani per determinati progetti o a velocizzarne lo svolgimento, se oggettivamente giustificato. Ad esempio, se non strettamente necessario, deve essere possibile evitare la consultazione degli Uffici federali competenti o l’analisi di determinate fattispecie. (L’autorità direttiva può evitare la consultazione dei servizi federali competenti anche nelle fattispecie di cui all’art. 62a cpv. 4 LOGA.)
Il testo del capoverso 5 è identico alla disposizione dell’articolo 16 capoverso 7 della legge del 24 giugno 190263 sugli impianti elettrici (LIE). Anche il diritto che disciplina il settore ferroviario e aeronautico contiene disposizioni che prevedono l’esonero dall’obbligo di approvazione dei piani per i progetti di importanza minore (art. 28 dell’ordinanza del 23 novembre 199464 sull’infrastruttura aeronautica; art. 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 200065 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari).
Art. 13
La LAGas disciplina in maniera globale l’accesso alla rete per le condotte di gas. L’obbligo di trasporto previsto dall’articolo 13 non è praticamente rilevante per le condotte per il trasporto del petrolio o di altri combustibili e carburanti liquidi o
62RS 746.1
63RS 734.0