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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE)
2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferimento
nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE)
2024/1358: la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri
nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE)
2024/1358: la data in cui l’interessato è stato allontanato dal territorio degli Stati membri o lo ha lasciato
nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferimento
il fatto che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base al controllo di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/135614 del Parlamento europeo e del Consiglio o in base a un esame a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/135115, se si verifica una delle seguenti circostanze:
la persona interessata è armata;
la persona interessata è violenta;
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/54116;
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI17
se il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro: il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta
il fatto che, a seguito di un esame di una domanda nella procedura di frontiera,
una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza o una decisione che dichiara la do-
14 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.5.2024.
15 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024
16 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
17 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.