Progetto

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Esperto in dattiloscopia

(art. 102aquinquiesLAsi)

1La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102atercapoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

2In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in dattiloscopia procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.

3Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM:

a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e

b. ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.

4Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.

5I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:

a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure

b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

Art. 11a Esperto in immagini del volto

(art. 102aquinquiesLAsi)

1La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102aquinquiescapoverso 2 LAsi è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica di fedpol.

2In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.

3Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM:

a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e

b. ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.

4Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.