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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 19 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6a, rubrica

Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino

(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

Art. 6b Comunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublino

competente

1Prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nello Stato Dublino competente, la SEM deve comunicare i seguenti dati tramite la linea di comunicazione elettronica secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) 1560/20035:

a. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/2003; e

b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell’assistenza medica e del trattamento medico.

2La procedura è retta dagli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2024/13516 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.

Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato

Dublino

I dati di cui all’articolo 6b capoverso 1 lettera b sono registrati nel sistema d’informazione eRetour. Vanno cancellati al massimo dodici mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino

1I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

2Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non-Dublino, purché:

a. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13587; e

5 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

6 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

7 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a