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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 19 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

5I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se:

a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure

b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

6Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l’immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.

Art. 11b Diritto della persona interessata di accedere ai dati

1Il diritto d’accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati.

2La SEM tratta le domande d’accesso.

Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all’integrazione o alla

cancellazione dei dati

1La procedura relativa all’esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/135810.

2La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac

1Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest’ultimo funge da referente nazionale.

2L’IFPDT è l’autorità nazionale di vigilanza secondo gli articoli 43 paragrafo 9, 44 e 47 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/135811. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino

(art. 26 cpv. 3quaterLAsi)

1La registrazione audio del colloquio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/135112 serve:

9 RS 235.1

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6c cpv. 2 lett. a.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6c cpv. 2 lett. a.

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 3.