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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine

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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 ottobre 20161 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo prima dell’articolo 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1, rubrica

Indicatori di morbilità

Art. 3, rubrica e cpv. 2 lett. b

Indicatore degenza

2Per determinare la degenza nel corso dell’anno precedente secondo il capoverso 1 si considerano le degenze nel corso dell’anno precedente l’anno di compensazione (anno precedente) in uno dei seguenti ospedali o delle seguenti case di cura, a condizione che per la degenza siano state fornite prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

b. ospedali che hanno stipulato una convenzione secondo l’articolo 49a LAMal.

Art. 5 cpv. 2 lett. b

2Un assicurato soddisfa le condizioni per l’attribuzione a un PCG se nel corso dell’anno precedente gli è stato dispensato un determinato numero minimo di dosi giornaliere standard o di confezioni di medicamenti:

RS ..........

1 RS 832.112.1

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