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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine

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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 6

1Per la compensazione dei rischi di ogni anno di compensazione, ogni assicuratore versa o riceve:

b. un pagamento finale risultante dai calcoli secondo gli articoli 10–18g, detratto l’acconto già versato.

6Nell’ambito dell’acconto, è riscosso un interesse sugli importi pagati in eccesso o in difetto rispetto al calcolo di cui agli articoli 10–18g. Gli interessi sono calcolati in funzione dei termini di versamento e di pagamento per l’acconto e il pagamento finale, come pure in considerazione degli importi effettivamente percepiti o pagati. Il tasso d’interesse corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione, se è di segno positivo. L’istituzione comune accredita e richiede gli interessi entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di compensazione.

Art. 20 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva, lett. b, frase introduttiva e n. 3, nonché lett. c

1Per la compensazione dei rischi dell’anno precedente, l’istituzione comune comunica a ciascun assicuratore entro il 10 giugno:

a. il corrispettivo saldo, per Cantone e gruppo di rischio degli assicurati residenti in Svizzera, con i dati seguenti:

b. i dati seguenti delle persone assicurate presso di lui nell’anno di compensazione e residenti in Svizzera:

3. l’indicazione se la persona ha cambiato assicuratore nel corso dell’anno precedente;

c. il corrispettivo saldo, per Cantone, degli assicurati residenti in Germania, degli assicurati residenti in Francia e degli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza, con i dati seguenti:

1. i mesi d’assicurazione,

2. la somma degli importi di cui all’articolo 18f capoverso 2.

Art. 21 cpv. 2

2Il nuovo calcolo della compensazione dei rischi è escluso se la segnalazione è effettuata oltre due anni dopo la scadenza del termine secondo l’articolo 6 capoverso 3 o secondo l’articolo 6a capoverso 3.

Art. 22 cpv. 1, 2 lett. b n. 1–4 e c, nonché cpv. 6 lett. c e d

1L’istituzione comune fornisce ogni anno all’UFSP:

a. i dati forniti dagli assicuratori secondo gli articoli 6 e 6a capoversi 1–4 per l’ulteriore sviluppo della compensazione dei rischi e l’esecuzione dell’analisi dell’efficacia secondo l’articolo 17a capoverso 2 LAMal e l’allestimento di statistiche;