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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine

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e. per i frontalieri assicurati in Svizzera: Cantone in cui si trova il luogo di lavoro.

2L’assicuratore fornisce i dati per l’anno di compensazione in un insieme di dati.

3L’assicuratore deve fornire i dati entro il 31 marzo.

4La fornitura di dati deve prendere in considerazione i cambiamenti registrati fino a fine febbraio nell’effettivo degli assicurati riguardanti l’anno civile determinante per l’insieme di dati.

5Per determinare la quota di cui all’articolo 17 capoverso 5 LAMal l’assicuratore deve fornire periodicamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati sulle prestazioni ottenute in Svizzera e all’estero, suddivisi per assicurati residenti in Germania, assicurati residenti in Francia e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza.

Art. 8 cpv. 1 e 4

1Gli organi di revisione degli assicuratori presentano all’istituzione comune entro il 15 aprile un rapporto sull’esattezza e la completezza dei dati forniti secondo gli articoli 6 e 6a.

4L’UFSP può emanare direttive concernenti le verifiche che gli organi di revisione devono effettuare.

Titolo dopo l’articolo 8

Sezione 3: Calcolo per gli assicurati residenti in Svizzera

Art. 9

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 e 2

1L’istituzione comune aggrega gli insiemi di dati secondo l’articolo 6. Essa provvede affinché, anche per gli assicurati che hanno cambiato assicuratore, i dati relativi agli indicatori di morbilità dell’anno precedente siano integralmente inclusi nel calcolo.

2Essa collega, per assicurato, i dati relativi a Cantone, età, sesso, prestazioni nette e mesi d’assicurazione con i dati relativi ad altri indicatori di morbilità dell’anno precedente. Le prestazioni nette corrispondono alle prestazioni lorde, detratti le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale.

Art. 11 Ripartizione degli assicurati in gruppi di rischio

L’istituzione comune suddivide gli assicurati in gruppi di rischio, per Cantone, età e sesso, e secondo la presenza o meno di un rischio di malattia elevato sulla base dell’indicatore degenza.