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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18e Determinazione della quota di prestazioni ottenute in Svizzera
1Il DFI determina la quota secondo l’articolo 17 capoverso 5 LAMal per gli assicurati residenti in Germania, per gli assicurati residenti in Francia e per gli assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza. A tal fine utilizza i dati di cui all’articolo 6a capoverso 5.
2Verifica periodicamente la quota e la adegua se necessario.
Art. 18f Calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per gli
assicurati residenti all’estero
1Le tasse di rischio e i contributi compensativi per gli assicurati residenti all’estero sono calcolati nell’anno successivo all’anno di compensazione. A tal fine l’istituzione comune moltiplica la quota determinata secondo l’articolo 18e per:
a. i supplementi per PCG secondo l’articolo 15;
b. le tasse di rischio e i contributi compensativi per i gruppi di rischio secondo l’articolo 18;
c. lo sgravio e l’importo per il finanziamento dello sgravio secondo l’articolo 18a capoverso 4.
2Gli assicuratori pagano o ricevono per i mesi d’assicurazione dei loro assicurati residenti all’estero gli importi calcolati secondo il capoverso 1 per:
a. gruppo di età;
b. sesso;
c. gli indicatori degenza e PCG secondo l’articolo 18d;
d. Stato di residenza, suddiviso per Stato di residenza Germania, Stato di residenza Francia e tutti gli altri Stati di residenza;
e. Cantone secondo l’articolo 18b.
Titolo dopo l’articolo 18f
Sezione 3b: Aggregazione dei calcoli per gli assicurati residenti in Svizzera e all’estero ai fini della compensazione dei rischi
Art. 18g Aggregazione dei calcoli
1L’istituzione comune somma gli importi calcolati per Cantone secondo l’articolo 18f capoverso 2.
2Ripartisce l’importo complessivo di ogni Cantone in proporzione al numero degli assicurati residenti nel rispettivo Cantone tra i loro assicuratori.
3Se il valore dell’importo complessivo cantonale è positivo, gli assicuratori ricevono un contributo compensativo per i loro assicurati residenti nel Cantone.
4Se il valore dell’importo complessivo cantonale è negativo, gli assicuratori pagano una tassa di rischio a carico dei loro assicurati residenti nel Cantone.