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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. i dati relativi alle tasse di rischio e ai contributi compensativi degli assicuratori calcolati per i loro assicurati residenti in Svizzera, per Cantone;

c. gli importi calcolati secondo l’articolo 18f capoverso 2 degli assicuratori per i loro assicurati:

1. residenti in Germania,

2. residenti in Francia,

3. residenti in tutti gli altri Stati di residenza.

2Dopo ogni calcolo della compensazione dei rischi, allestisce una statistica:

b. sulla base dei dati di entrambi gli insiemi di dati secondo l’articolo 6 capoverso 2 concernente:

1. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde, le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale, per gruppi di rischio e per Cantone, nonché per tutta la Svizzera,

2. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde, le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale per PCG, per tutta la Svizzera,

3. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde, le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale degli assicurati attribuiti a PCG, per gruppi di rischio e per PCG, per tutta la Svizzera,

4. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde, le partecipazioni ai costi e il contributo cantonale degli assicurati non attribuiti a PCG, per gruppi di rischio, per tutta la Svizzera,

c. sulla base dei dati secondo l’articolo 6a concernente:

1. i mesi d’assicurazione, per Cantone, per la Germania, per la Francia e per tutti gli altri Stati di residenza,

2. la somma degli importi di cui all’articolo 18f capoverso 2, per Cantone, per la Germania, per la Francia e per tutti gli altri Stati di residenza,

3. la somma dei contributi compensativi di cui all’articolo 18g capoverso 3 e la somma delle tasse di rischio di cui all’articolo 18g capoverso 4, per Cantone.

6Ai fini del calcolo dei premi dei giovani adulti, l’istituzione comune pubblica ogni anno entro il 10 giugno i dati seguenti concernenti i minorenni, forniti in virtù dell’articolo 6 in forma aggregata, per sesso e in presenza di una degenza in un ospedale nel corso dell’anno precedente:

c. partecipazioni ai costi: per Cantone e per tutta la Svizzera;

d. contributo cantonale: per Cantone.

Art. 23 cpv. 1

1Gli assicuratori partecipano alla copertura delle spese di amministrazione della compensazione dei rischi mediante un contributo proporzionale al numero degli assicurati nel loro effettivo.