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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine
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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18a Calcolo dello sgravio per i giovani adulti
1Lo sgravio secondo l’articolo 16b LAMal ammonta, per Cantone, al 50 per cento della differenza tra la somma delle tasse di rischio versate dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti e la somma dei contributi compensativi e supplementi per PCG ricevuti dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti.
2È ripartito tra gli assicuratori in proporzione al numero dei giovani adulti assicurati presso di loro nel rispettivo Cantone. Per il calcolo sono determinanti gli assicurati residenti nel Cantone nell’anno di compensazione.
3Gli assicuratori assumono lo sgravio in proporzione al numero dei loro assicurati nel rispettivo Cantone che il 31 dicembre hanno già compiuto 26 anni. Per il calcolo sono determinanti gli assicurati residenti nel Cantone nell’anno di compensazione.
4L’istituzione comune calcola per ciascun Cantone:
a. lo sgravio e la quota parte di ciascun assicuratore allo sgravio;
b. l’importo per il finanziamento dello sgravio e la quota parte di ciascun assicuratore al finanziamento dello sgravio.
Titolo dopo l’articolo 18a
Sezione 3a: Calcolo per gli assicurati residenti all’estero
Art. 18b Attribuzione dei mesi d’assicurazione a un Cantone
1L’istituzione comune attribuisce i mesi d’assicurazione dei frontalieri assicurati in Svizzera al Cantone in cui si trova il luogo di lavoro del frontaliere.
2Attribuisce i mesi d’assicurazione degli altri assicurati residenti all’estero in proporzione al numero di assicurati residenti nei singoli Cantoni.
Art. 18c Composizione del gruppo di riferimento
1Il gruppo di riferimento di cui all’articolo 17 capoverso 4 LAMal è determinato per Cantone. È composto dagli assicurati residenti nel Cantone, a cui sono attribuiti i mesi d’assicurazione, appartenenti allo stesso gruppo di età e allo stesso sesso della persona assicurata residente all’estero.
2Per il gruppo di riferimento, il rischio di malattia elevato medio è determinato in riferimento agli indicatori degenza e PCG.
Art. 18d Assegnazione del rischio di malattia elevato in riferimento agli
indicatori degenza e PCG
L’istituzione comune assegna ai mesi d’assicurazione degli assicurati residenti all’estero il rischio di malattia elevato medio in riferimento agli indicatori degenza e PCG del gruppo di riferimento.