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Consultazione 2025/70: Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine
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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie«%ASFF_YYYY_ID»
b. figuranti nell’elenco delle specialità o nell’elenco delle specialità per le infermità congenite secondo l’articolo 3sexiesdell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità al momento della dispensazione;
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 5a Determinazione dell’effettivo degli assicurati
Per determinare l’effettivo degli assicurati secondo l’articolo 16a LAMal sono determinanti i mesi d’assicurazione degli assicurati.
Art. 6, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e–j, nonché cpv. 2
Fornitura dei dati degli assicurati residenti in Svizzera
1Per il calcolo della compensazione dei rischi, l’assicuratore deve fornire a proprie spese all’istituzione comune, secondo le direttive di quest’ultima, per assicurato e per anno civile, i dati seguenti:
e. presenza o meno di una degenza in un ospedale o in una casa di cura;
f. codice GTIN e numero di confezioni per medicamento iscritto nell’elenco delle specialità o nell’elenco delle specialità per le infermità congenite;
g. durata in mesi dell’assicurazione (mesi d’assicurazione);
h. prestazioni lorde, detratte le restituzioni versate dai titolari dell’omologazione all’assicuratore per i medicamenti (prestazioni lorde);
i. partecipazioni ai costi;
j. contributo cantonale secondo l’articolo 60 capoverso 1 LAMal (contributo cantonale).
2L’assicuratore suddivide i dati in due insiemi di dati. Il primo insieme contiene i dati riguardanti l’anno di compensazione, mentre il secondo quelli riguardanti l’anno precedente l’anno di compensazione.
Art. 6a Fornitura dei dati degli assicurati residenti all’estero
1Per il calcolo della compensazione dei rischi, l’assicuratore deve fornire a proprie spese in forma aggregata all’istituzione comune, secondo le direttive di quest’ultima, per anno civile, i mesi d’assicurazione degli assicurati residenti all’estero, suddivisi per:
a. gruppo di età;
b. sesso;
c. assicurati residenti in Germania, assicurati residenti in Francia e assicurati residenti in tutti gli altri Stati di residenza;
d. frontalieri assicurati in Svizzera e tutti gli altri assicurati;