Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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rientrano nella categoria di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c del progetto preliminare (quindi i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati, ingeriti, applicati all’interno della bocca, fiutati o applicati sulla pelle).

Limitando la vendita ai locali adibiti a tale scopo all’interno dei punti vendita, la lettera i esclude la possibilità di eventuali servizi di consegna. Le importanti misure di sensibilizzazione relative ai prodotti della canapa previste dal progetto preliminare presso il punto vendita, come per esempio la consulenza (lett. d) o il rilevamento precoce (lett. e), si possono attuare in modo più efficace e opportuno attraverso il contatto personale con i clienti che non con una consegna. Inoltre, molteplici offerte destinate alla consegna a domicilio potrebbero aumentare inutilmente l’accessibilità ai prodotti della canapa, il che si tradurrebbe, in ultima analisi, in un incremento del consumo di canapa. La vendita per corrispondenza è riservata unicamente al titolare della concessione di vendita online conformemente alla sezione 4 del presente capitolo (art. 48 segg.). Lo standard dei diversi requisiti che devono soddisfare anche i punti vendita fisici viene garantito attraverso misure specifiche previste per la vendita online (v. art. 52).

Secondo la lettera j i prodotti della canapa possono essere venduti solo a persone adulte di età superiore a 18 anni (v. anche art. 8 cpv. 1). Occorre evitare la vendita ai minorenni in ragione dei rischi decisamente elevati legati al consumo di canapa in questa fascia d’età. I punti vendita possono inoltre vendere i prodotti della canapa soltanto a persone con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera. Per persone con titolo di soggiorno in Svizzera si intendono le persone titolari di un permesso di domicilio (permesso C), un permesso di dimora (permesso B), un permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci), una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE; p. es. il personale di rappresentanze diplomatiche estere), le persone ammesse provvisoriamente (permesso F), i richiedenti l’asilo (permesso N), le persone bisognose di protezione (permesso S) e i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). Alle persone titolari di un permesso L non è tuttavia consentito vendere prodotti della canapa. L’acquisto di canapa è vietato anche ai frontalieri (permesso G) o ai turisti. Con tali restrizioni si intende impedire il turismo della canapa e tener conto del contesto europeo e internazionale. Occorre tenere presente che in diversi Paesi limitrofi il consumo della canapa continua a essere vietato. Impedire la vendita legale di canapa ad altri gruppi che possono soggiornare legalmente in Svizzera non farebbe altro che alimentare il mercato illegale e ostacolare gli obiettivi previsti dal presente progetto preliminare di cui all’articolo 1.

Il controllo dell’età, previsto alla lettera k, deve avvenire mediante un documento d’identità ufficiale in corso di validità, come per esempio un passaporto o una carta d’identità, una carta di soggiorno per stranieri o una licenza di condurre. Il personale dei punti vendita è tenuto a chiedere ai clienti di esibire un documento d’identità ufficiale in corso di validità, verificare la data di nascita e confrontare la foto con la persona in questione prima di concludere una vendita. Per verificare automaticamente l’età sul documento d’identità esiste per esempio l’ID Scan-App di Age Check.

Al fine di attuare il divieto di dispensazione ai minorenni, nei punti vendita deve essere esposto in modo ben visibile e leggibile il divieto di vendita alle persone di età inferiore a 18 anni (lett. l).