Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Art. 43 Requisiti applicabili ai locali per il consumo
Nell’ambito di una concessione è possibile gestire nei punti vendita locali adibiti al consumo. Considerato che negli spazi pubblici è consentito il consumo di prodotti della canapa, la gestione di tali locali nei punti vendita può rappresentare un modo per ridurre il consumo per strada o nei parchi pubblici. Tali locali sono anche un luogo in cui i consumatori possono confrontarsi tra loro (peer to peer) riguardo alle buone pratiche e al consumo a basso rischio, come può avvenire nei Cannabis Social Club.
Il capoverso 1 disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere un’autorizzazione per la gestione di un locale per il consumo da parte dell’autorità cantonale competente. Tale autorizzazione viene concessa nell’ambito del rilascio della concessione. La lettera a precisa che nei locali per il consumo deve essere garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo (in particolare l’art. 2 cpv. 2), segnatamente per quanto riguarda l’organizzazione del locale e la protezione dei lavoratori (v. cpv. 2). Spetta al gerente del locale per il consumo dimostrare l’adempimento di tali requisiti. Secondo la lettera b il gerente del locale per il consumo deve garantire in particolare l’applicazione del divieto d’accesso per i minorenni (v. cpv. 3) e la sorveglianza. Il personale di vendita ha l’obbligo di sorvegliare il locale per il consumo e impedirne l’accesso ai minorenni, per esempio attraverso il controllo dell’identità.
Il capoverso 2 prevede il divieto di consumare bevande alcoliche nei locali per il consumo. Tale disposizione intende impedire il consumo combinato di prodotti della canapa e alcolici in tali locali, che aumenta la potenza e l’effetto di entrambe le sostanze e può causare disturbi e incidenti a chi ne fa uso. Si precisa inoltre che nei locali per il consumo è vietato impiegare personale di servizio, che viene così protetto dal fumo passivo. I consumatori possono portare bevande analcoliche e cibo. Qualora la concessione dovesse prevedere in via eccezionale la vendita di questi prodotti conformemente all’articolo 42 capoverso 3, anch’essi possono essere consumati sul posto.
Ai minorenni è vietato l’accesso ai locali per il consumo (cpv. 3). Tale disposizione intende proteggere i minorenni dall’esposizione ai prodotti della canapa e dal relativo consumo (v. art. 1 lett. b).
Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare prescrizioni sulla ventilazione e sulle caratteristiche dei locali per il consumo che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. Attraverso un sistema di ventilazione meccanico si potrebbe prevedere, per esempio, un determinato ricambio minimo dell’aria. La superficie dei locali per il consumo potrebbe essere limitata proporzionalmente alla superficie complessiva dei locali, per esempio a non più di un quarto della superficie totale, compreso il punto vendita.
Art. 44 Divieto di vendita notturna
Ai punti vendita è vietato vendere prodotti della canapa tra le 22.00 e le 6.00 (cpv. 1). Tale restrizione è dovuta a motivi legati alla salute pubblica, a riflessioni in materia di sicurezza e al desiderio di evitare rumori. Le esperienze nel settore degli alcolici confermano una forte correlazione tra gli orari di vendita prolungati e danni materiali