Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Minoranza: Art. 40 cpv. 1 lett. g e art. 49 cpv. 1 lett. g
Una minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) chiede di stralciare la disposizione concernente i salari usuali per il luogo, la professione e il settore e il divieto delle provvigioni di vendita.
Art. 41 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione
Capoverso 1: le concessioni possono essere rilasciate dall’autorità cantonale competente su richiesta. L’articolo 2 capoverso 7 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno152 prevede che l’assegnazione si svolga su concorso e non debba discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera.
Affinché si possa verificare la condizione di cui all’articolo 40 capoverso 1 lettera f, alla domanda va allegato l’estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione (cpv. 2).
Secondo il capoverso 3 una concessione non è trasferibile. La concessione è stata assegnata mediante bando di concorso in relazione alla domanda presentata (v. cpv. 1). Nella documentazione della domanda il richiedente ha illustrato come intende attuare concretamente gli elevati requisiti di vendita dei prodotti della canapa. Una concessione è pertanto specifica per il titolare in questione e non è facilmente trasferibile a un’altra persona.
Il capoverso 4 prevede per la concessione una durata di validità di dieci anni al massimo, più breve quindi rispetto a quanto previsto in altri ambiti (p. es. nell’ambito dei giochi in denaro ai sensi dell’art. 12 LGD153). Tale durata appare opportuna, in quanto la canapa impiegata a scopi non medici è oggetto di nuova regolamentazione e mancano valori empirici. Al termine di tale periodo, le autorità d’esecuzione cantonali possono tenere sufficiente conto di eventuali sviluppi, legati per esempio a interessi pubblici essenziali, nella valutazione di una modifica o proroga di una concessione. Dall’altro lato, una durata di validità massima di dieci anni garantisce ai titolari di una concessione una sicurezza di pianificazione e investimento adeguata dal punto di vista temporale.
La concessione può essere modificata per ragioni oggettive così come può essere rinnovata allo scadere della durata di validità (cpv. 5).
Il Consiglio federale può stabilire o precisare ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda (cpv. 6). Può trattarsi, per esempio, di disposizioni esecutive concernenti i dati personali da indicare, l’attestazione della forma societaria, i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e dei consumatori, l’adeguata gestione aziendale e retribuzione o le qualifiche professionali. Qualora una domanda dovesse riguardare anche la gestione di un locale per il consumo all’interno del punto vendita, possono essere disciplinate la documentazione a riprova della sicurezza d’esercizio e le informazioni relative alla ventilazione.
152 RS 943.02
153 RS 935.51