Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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campo delle dipendenze per intervenire tempestivamente sulle persone a rischio con un consumo problematico e prevenire sviluppi negativi154. Per riuscire in tale intento è fondamentale che il personale di vendita sia debitamente formato (v. lett. c). Non si richiede ai punti vendita di svolgere consulenze approfondite e interventi psicosociali complessi. La consulenza può essere però considerata come primo gradino di un intervento precoce adeguato in cui i consumatori vengono sensibilizzati riguardo al loro comportamento a rischio o al pericolo a cui sono esposti.

Alla lettera f la quantità massima venduta di prodotti della canapa viene limitata a cinque grammi di tenore totale di THC per ogni acquisto. Ciò corrisponde alla quantità massima di prodotti della canapa che è consentito possedere negli spazi pubblici secondo l’articolo 7. Tale disposizione, unitamente a quella concernente la quantità massima di THC totale per unità di imballaggio per i prodotti della canapa di cui all’articolo 27 capoverso 4, intende contribuire a impedire ai consumatori, in occasione dell’acquisto di un prodotto, di superare la quantità massima detenibile negli spazi pubblici.

La lettera g limita l’assortimento dei punti vendita concessionari sostanzialmente ai prodotti della canapa, ai semi e alle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento nonché agli accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni. Per esempio devono poter essere venduti vaporizzatori che permettono di consumare fiori di canapa con rischi minori rispetto al fumo. Per contro, non possono essere venduti accessori come cartine, pipe o bong, la cui vendita non farebbe altro che incentivare il consumo di prodotti della canapa destinati a essere fumati che, per motivi legati alla protezione della salute, deve essere sconsigliato. Questi accessori da fumo possono essere tuttavia acquistati in numerosi negozi che non necessitano di autorizzazione (come i «CBD shop», gli «head shop», ma anche i chioschi), che però non possono vendere prodotti della canapa. In casi motivati, i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti (v. cpv. 3).

La lettera h prevede che nei punti vendita debbano essere proposti anche prodotti meno rischiosi non destinati a essere fumati o che presentano un basso tenore totale di THC. In questo modo si garantisce che la consulenza di cui alla lettera d non costituisca solo un alibi, ma i clienti possano acquistare effettivamente tali prodotti. Tale disposizione sull’assortimento appare proporzionata e adeguata in considerazione della funzione dei punti vendita concessionari di rendere accessibili ai consumatori prodotti controllati e meno rischiosi (v. art. 1 lett. a, d e c). Le prime esperienze tratte dalle sperimentazioni pilota evidenziano che, in presenza di un’offerta corrispondente, anche questi prodotti vengono richiesti e, in base alla consulenza, con il tempo anche in misura maggiore. Non si può prevedere che sul mercato verrà proposta automaticamente un’offerta meno rischiosa. Con «prodotti della canapa con un basso tenore totale di THC» si potrebbero intendere, per esempio, prodotti della canapa con un tenore totale di THC massimo del cinque per cento155. Tale tenore totale di THC ha un effetto psicoattivo percettibile, ma è considerato relativamente a basso rischio. Con prodotti della canapa che non possono essere fumati sono intesi tutti quelli che non

154 Cfr. UFSP (2022): Rilevamento e intervento precoce. Definizione armonizzata.

155 I prodotti con un tenore totale di THC inferiore all’1 per cento non superano il valore limite previsto dalla legislazione in materia di stupefacenti e non rientrano quindi nel campo d’applicazione della presente legge.