Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Sezione 2: Punti vendita

Art. 42 Requisiti

L’articolo elenca i requisiti per la gestione dei punti vendita. Al capoverso 1 lettera a è prevista, come requisito principale, l’attuazione dei piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori per la gestione sicura dei punti vendita, che questi ultimi hanno trasmesso all’autorità preposta al rilascio della concessione contestualmente alla presentazione della domanda di concessione di cui all’articolo 41. Spetta alle autorità cantonali competenti valutare l’idoneità e il rispetto dei piani. È ipotizzabile che i Cantoni si accordino sulla definizione di standard, per esempio nel contesto di un’eventuale piattaforma di coordinamento secondo quanto previsto dall’articolo 84 capoverso 2 lettera c.

Secondo la lettera b i punti vendita devono disporre di un’adeguata infrastruttura per la vendita di prodotti della canapa. Vanno adottate in tal senso anche misure volte alla protezione contro il furto. Devono essere previsti a tale scopo magazzini e dispositivi di eliminazione protetti con limitazioni di accesso per entrambi. Occorre inoltre prestare attenzione che la presentazione della merce presso i punti vendita sia a prova di furto. Per esempio, i prodotti della canapa non devono essere esposti sugli scaffali in modo da essere a portata di mano dei clienti, soprattutto anche nell’ottica di garantire la protezione dei giovani. Una struttura adeguata può anche prevedere la possibilità di fornire consulenze in forma confidenziale.

La lettera c prevede che il personale di vendita sia sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico. Il personale di vendita deve poter consigliare i clienti in maniera competente riguardo a un impiego meno rischioso dei prodotti della canapa. Deve essere in grado di riconoscere modelli di consumo problematici o tendenze alla dipendenza, affinché si possa eventualmente orientare il cliente verso offerte di consulenza e aiuto complementari. Il personale di vendita non deve inoltre incoraggiare attivamente il consumo, pubblicizzare prodotti e nemmeno intraprendere misure di promozione dei prodotti della canapa. Non può quindi nemmeno percepire provvigioni sulla vendita dei prodotti (v. art. 40 cpv. 1 lett. g).

Durante l’acquisto di prodotti della canapa, nel contesto di una consulenza di vendita i consumatori devono essere informati individualmente e in modo attivo in merito ai possibili rischi e devono essere consigliati riguardo a forme di consumo e prodotti meno rischiosi (lett. d). Tale obbligo di consulenza può essere applicato in modo pragmatico, in modo tale che i clienti noti al personale di vendita non debbano essere informati ogni volta in merito ai rischi legati al consumo e ad alternative meno rischiose. Una consulenza in materia è invece obbligatoria per i nuovi clienti ed eventualmente è anche possibile controllarne l’esecuzione nell’ambito di test d’acquisto effettuati dalle autorità d’esecuzione cantonali competenti (v. art. 46 cpv. 3 lett. a).

Secondo la lettera e i punti vendita sono tenuti a garantire l’adozione di misure adeguate di rilevamento e intervento precoce in caso di comportamenti di consumo problematici (in merito al «consumo problematico» v. anche il commento all’art. 1 lett. c LStup in Modifica di altri atti legislativi, allegato 1, n. 3 e n. 2.2.1). Il rilevamento e l’intervento precoce sono parte di un approccio di comprovata efficacia utilizzato nel