Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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La lettera m prevede che i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa siano venduti soltanto negli imballaggi originali dei fabbricanti. Per motivi legati alla protezione della salute e dei giovani, i fabbricanti di prodotti della canapa, semi e talee di canapa devono garantire che l’imballaggio dei prodotti messi in vendita soddisfi i requisiti di cui all’articolo 27, le informazioni sul prodotto di cui all’articolo 28 e le avvertenze di cui agli articoli 29–31. Con tale disposizione si intende impedire ai punti vendita di modificare l’imballaggio dei prodotti della canapa, dei semi e delle talee di canapa o vendere tali prodotti in un imballaggio diverso da quello originale del fabbricante (la vendita sfusa di fiori della canapa non è consentita).
Lettera n: l’eliminazione viene eseguita dai Cantoni (v. anche il commento all’art. 88).
Capoverso 2: nell’ambito del rilevamento e dell’intervento precoce (v. cpv. 1 lett. e) il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze in modo tale che, in caso di necessità, possa orientare verso questi ultimi i clienti con un consumo problematico per una consulenza approfondita ed eventualmente anche per una proposta di terapia. A seconda del titolare della concessione o dell’organizzazione responsabile del punto vendita è anche ipotizzabile che sia l’organizzazione stessa a offrire un intervento precoce approfondito. Tali misure devono essere illustrate nel piano di protezione dei consumatori di cui al capoverso 1 lettera a.
Al capoverso 3 viene concessa ai Cantoni la possibilità di autorizzare a un titolare di una concessione, in casi motivati, anche la vendita di altri prodotti oltre ai prodotti della canapa, ai semi e alle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento e agli accessori per un consumo meno rischioso secondo la lettera g. È a discrezione del Cantone valutare quando sussiste un caso motivato, come può essere per esempio il rilascio di una concessione a una farmacia. Oltre alle farmacie potrebbero esistere sostanzialmente anche altri modelli di punti vendita che, in aggiunta ai prodotti di cui alla lettera g, propongono un assortimento supplementare, per esempio prodotti a base di canapa contenenti CBD che presentano un tenore totale di THC inferiore all’1 per cento e non rientrano quindi nel campo d’applicazione del progetto preliminare. Ciò può essere auspicabile nell’ottica di proporre un’offerta alternativa meno rischiosa (v. lett. h), purché con questi prodotti non si pubblicizzino indirettamente prodotti della canapa (v. il commento all’art. 11). In linea di principio sarebbe ipotizzabile anche la vendita di bevande analcoliche o prodotti alimentari, per esempio presso i punti vendita che dispongono di locali adibiti al consumo. Nel derogare alla lettera g, il Cantone deve tuttavia tenere conto dello scopo del progetto preliminare e degli interessi pubblici essenziali. Fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera g, il punto vendita deve soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 42, in particolare il divieto di vendita di alcolici e prodotti del tabacco. Gli utili conseguiti dalla vendita di prodotti della canapa secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera c devono essere riportati a bilancio separatamente dalla vendita di altri prodotti ed essere destinati in modo mirato alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all’aiuto in caso di dipendenze (v. il commento all’art. 40 cpv. 3).