Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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della canapa da fiori in agricoltura. Per motivi di qualità, la coltivazione dei fiori di canapa dovrebbe avvenire soprattutto al chiuso e quella di hashish ed estratti all’aperto. Pur comportando un elevato consumo energetico, la coltivazione della canapa al chiuso non dovrebbe avere nel complesso impatti ambientali significativi, visto il suo volume limitato. Una ripercussione sull’agricoltura prodotta dalla legge potrebbe essere uno sviluppo continuo della nicchia d’impiego della canapa come pianta medicinale e aromatica.

Sulla base dell’esperienza, seppur limitata, con la fabbricazione di prodotti della canapa per le sperimentazioni pilota, non si attendono impatti ambientali significativi neppure in tale ambito. Tuttavia, nell’ambito delle sperimentazioni pilota la canapa deve essere coltivata secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 22 settembre 1997223 sull’agricoltura biologica (art. 8 OSPStup).

In seguito all’aumento della domanda di prodotti della canapa meno rischiosi (p. es. prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati), attesa nell’ambito dell’attuazione della legge, dovrebbero aumentare anche i relativi rifiuti. Si tratta in particolare di filtri a carbone attivo, contenitori per liquidi, apparecchi elettronici necessari per il consumo di determinati prodotti della canapa o in essi incorporati. Questi ultimi possono contenere plastica e batterie agli ioni di litio (v. commento all’art. 5 cpv. 1 lett. d). Rifiuti comparabili sono già noti nell’ambito dei prodotti del tabacco. Come per il tabacco, è inoltre presumibile che non tutti i consumatori smaltiranno correttamente i prodotti della canapa, bensì li getteranno via con noncuranza. Gli apparecchi utilizzati per determinati prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati sono apparecchi ai sensi dell’ordinanza del 20 ottobre 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)224. I fabbricanti di tali apparecchi sono pertanto soggetti a diversi obblighi che emanano da tale ordinanza, in particolare l’obbligo di etichettatura (art. 4 ORSAE) e l’obbligo di ripresa gratuita (art. 6 ORSAE). Il rispetto di tali obblighi contribuirà a ridurre il carico ambientale. I volumi di rifiuti prodotti e l’eliminazione impropria in parte prevedibile dei prodotti della canapa determineranno un carico inquinante che sarà comunque inferiore a quello dei prodotti del tabacco, in quanto questi ultimi vengono consumati in quantità di gran lunga maggiori225.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto preliminare prevede la creazione di un mercato legale della canapa e un disciplinamento dell’autoapprovvigionamento, della coltivazione a titolo commerciale, della fabbricazione a titolo commerciale e della vendita di canapa contenente

223 RS 910.18

224 RS 814.620

225 Cfr. FF 2015 7729; UFSP (2020) : Impact environnemental et coûts de l’industrie du tabac. Scaricabile all’indirizzo: www.parlament.ch > 15.075 > Documenti delle Commissioni pubblici.