Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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7.2.1 Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di stupefacenti
Firmata nell’ambito delle Nazioni Unite ed entrata in vigore per la Svizzera nel 1970, la Convenzione unica ha sostituito praticamente tutti i precedenti accordi in materia di stupefacenti. Insieme alla Convenzione del 1971, al Protocollo aggiuntivo del 25 marzo 1972 alla Convenzione unica e alla Convenzione del 1988, costituisce la base per il controllo internazionale degli stupefacenti a livello delle Nazioni Unite.
Fondate sulla volontà di preservare la salute dell’umanità250, le convenzioni intendono garantire che gli stupefacenti siano disponibili a fini medicinali e scientifici (in particolare nell’ambito del trattamento del dolore), prevenendo nel contempo i potenziali abusi.
Le convenzioni non vietano di per sé l’impiego delle sostanze soggette a controllo, ma mirano principalmente a impedirne il traffico per fini diversi da quelli medicinali o scientifici. L’articolo 4 lettera c della Convenzione unica prevede quindi che le parti siano tenute ad adottare «le misure legislative e amministrative che possono essere necessarie [...] con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, per limitare esclusivamente a fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il commercio, l’impiego e la detenzione di stupefacenti».
Alla luce di quanto precede, la creazione di un mercato legale della canapa quale previsto nel progetto preliminare non risulta conforme al divieto di principio di mettere in commercio canapa a fini non medicinali o non scientifici, stabilito nelle convenzioni delle Nazioni Unite.
L’articolo 28 della Convenzione unica stabilisce che uno Stato parte può autorizzare la coltivazione della pianta della canapa in vista della produzione di canapa o di resina di canapa a fini medicinali o scientifici, ma che in tal caso dovrà porre in essere il regime di controllo statale previsto dall’articolo 23 sulla coltivazione del papavero da oppio. Per tale fattispecie, le convenzioni delle Nazioni Unite prevedono l’istituzione di un’agenzia nazionale autorizzata in via esclusiva ad acquistare, importare, esportare, commerciare all’ingrosso e conservare la canapa. Quanto al regime di controllo previsto dall’articolo 23 della Convenzione unica, è opportuno precisare che l’istituzione di un monopolio di Stato non sembra essere l’unico modo per conformarsi al quadro giuridico delle Nazioni Unite251.
Infatti, nel contesto attuale, un’acquisizione dei raccolti da parte dello Stato risulterebbe eccessivamente onerosa per poter rispondere alle esigenze del mercato. La Svizzera ha già rinunciato a una tale acquisizione per assoggettare la coltivazione della canapa a scopi medici e la fabbricazione di medicamenti a base di canapa al sistema di autorizzazione pertinente della legislazione sugli stupefacenti. Questo è a sua volta
250 In inglese «concerned with the health and welfare of mankind».
251 Sprecher, F. (2023), § 142−146.