Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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previsto nella modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) del 19 marzo 2021, relativa ai medicamenti a base di canapa, entrata in vigore il 1º agosto 2022252. L’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti (INCB) non ha mai contestato questa implementazione del meccanismo, che d’altronde è stato adottato anche nell’ambito delle sperimentazioni pilota con la canapa. Il progetto preliminare riprende dunque un sistema analogo di autorizzazioni che permette di rispettare, per quanto possibile, i requisiti delle convenzioni delle Nazioni Unite a tale riguardo.
Per quanto riguarda le conseguenze delle violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite, la Convenzione unica prevede che l’INCB possa chiedere spiegazioni allo Stato parte, avviare consultazioni riservate, attirare l’attenzione sulla questione e proporre misure, come modifiche nella legislazione nazionale253. Se tali iniziative non portano al rispetto delle convenzioni, in ultima istanza è possibile raccomandare alle parti, in modo non vincolante, di sospendere l’importazione o l’esportazione di stupefacenti con lo Stato parte in questione254. Nel caso di Paesi che abbiano già stabilito un mercato legale della canapa, l’INCB effettua regolarmente comunicazioni pubbliche e adotta altre misure. Finora non è mai stata emessa una raccomandazione dell’INCB di sospendere l’importazione o l’esportazione. In passato, le conseguenze della violazione, da parte di uno Stato, dei suoi obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di stupefacenti sono state innanzitutto di natura reputazionale, diplomatica e politica.
È altresì possibile che l’attuazione delle convenzioni in un modo non conforme al testo delle medesime generi un disaccordo tra due o più Stati parte. Nel caso di una tale controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione unica, quest’ultima prevede all’articolo 48 che le parti si consultino al fine di regolare la controversia mediante mezzi pacifici di loro scelta. Ogni controversia che non è composta mediante tali mezzi è sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia. Finora non si sono verificate controversie concernenti la creazione di un mercato legale della canapa da parte degli Stati.
7.2.2 Legislazione in materia di diritti dell’uomo
Per quanto riguarda il diritto alla salute255, una politica di divieto della canapa comporta un aumento dei rischi per la salute pubblica, in particolare a causa dell’assenza di un controllo di qualità dei prodotti e del mancato accesso a misure di prevenzione, di trattamento e di riduzione dei danni. Un quadro normativo regolamentato permetterebbe un accesso sicuro alla canapa e favorirebbe politiche di salute pubblica fondate su prove scientifiche. A tale riguardo, il progetto preliminare prevede un sistema completo di monitoraggio e di valutazione dell’impatto (art. 68 e 69).
252 RU 2022 385; FF 2020 5391
253 Articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione unica.
254 Articolo 14 paragrafo 2 della Convenzione unica.
255 Articolo 12 del Patto ONU I.