Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Inoltre, in merito al diritto al rispetto della vita privata256, l’impiego della canapa a fini personali rientra nella sfera privata. La creazione di un mercato regolamentato permetterebbe quindi di evitare ingerenze arbitrarie dello Stato nella vita dei cittadini.
Tale approccio è conforme anche alle raccomandazioni dell’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani, che nell’ambito di un rapporto ha sottolineato come le politiche antidroga siano spesso in contraddizione con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani257. Analogamente, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute ha evidenziato la necessità di rivedere le strategie di lotta alla droga al fine di porre in essere una regolamentazione più rispettosa dei diritti fondamentali258.
Alla luce di quanto precede, il progetto preliminare costituisce una risposta più efficiente, efficace e proporzionata rispetto al divieto attuale in materia di canapa, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti dell’uomo.
7.2.3 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAAS)
Oltre alle convenzioni delle Nazioni Unite e alla regolamentazione in materia di diritti dell’uomo, anche la CAAS è pertinente per il progetto preliminare. Tale accordo si pone come obiettivo principale quello di abolire i controlli alle frontiere interne degli Stati parte al fine di agevolare la circolazione delle persone e il trasporto delle merci. Esso rafforza inoltre la cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia nella lotta alla criminalità. I Paesi membri dell’UE, ad eccezione di Irlanda e Cipro, fanno direttamente parte dello spazio Schengen. Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera sono a loro volta associati alla cooperazione Schengen per mezzo di accordi di associazione. Il 26 ottobre 2004 la Svizzera ha firmato l’accordo di associazione allo spazio Schengen (di seguito AAS)259, in vigore dal 2008, ed è dunque vincolata dalla CAAS.
In materia di stupefacenti, l’articolo 71 paragrafo 1 CAAS stabilisce che le parti si impegnano ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite, tutte le misure necessarie a prevenire e a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Ciò riguarda la cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, e la detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli. L’articolo 71 paragrafo 2 stabilisce che le parti si impegnano a prevenire e a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l’esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze.
256Articolo 17 del Patto ONU II, articolo 8 CEDU.
257A/HRC/54/53.
258A/HRC/56/52.