Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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- deve applicarsi un divieto generale di pubblicità per la canapa, i semi e le talee di canapa nonché gli accessori per il consumo di canapa. Devono essere vietate la promozione, la sponsorizzazione e la dispensazione gratuita (art. 11);

- la coltivazione di canapa e la fabbricazione di prodotti della canapa sono consentite previa autorizzazione della Confederazione (art. 15);

- la vendita dei prodotti della canapa non deve essere a scopo di lucro. Il diritto di vendere nei punti vendita deve essere riservato ai Cantoni e il diritto di vendere online alla Confederazione (art. 39 e 48). I Cantoni devono esercitare tale diritto, cederlo ai Comuni o trasferirlo a un numero limitato di organizzazioni tramite concessione. La Confederazione può rilasciare una concessione per la vendita online (art. 40 e 49);

- conformemente al divieto di integrazione verticale, coltivatori o fabbricanti non devono poter partecipare alla vendita di prodotti della canapa. Viceversa, i titolari di una concessione di vendita non devono poter partecipare alla coltivazione o alla fabbricazione (art. 9);

- la canapa deve essere tracciata mediante un sistema elettronico a partire dalla coltivazione a titolo commerciale fino alla vendita o all’eliminazione (art. 85);

- i prodotti della canapa devono essere soggetti a una tassa d’incentivazione. Quest’ultima deve essere tanto più alta quanto più nociva è la forma di consumo e quanto più elevato è il tenore di THC (art. 63).

4.1.1 Oggetto e campo d’applicazione

Il progetto preliminare disciplina l’impiego a scopi non medici della canapa (art. 2). Determinante per la definizione di canapa è il tenore di THC. A tale riguardo deve essere mantenuto l’attuale valore limite di THC pari almeno all’1 per cento. Per canapa s’intendono anche i prodotti della canapa e le materie prime o i prodotti intermedi dai quali vengono fabbricati i prodotti della canapa. I prodotti della canapa sono prodotti pronti all’uso, preparati per la vendita. A seconda della forma di consumo, si differenziano tra prodotti della canapa destinati a essere fumati, vaporizzati, ingeriti o fiutati e prodotti della canapa destinati a essere applicati all’interno della bocca o sulla pelle (art. 5).

Anche i semi e le talee di canapa sono oggetto del progetto preliminare, ma non devono più essere considerati stupefacenti. Essi non contengono THC o ne contengono solo quantità molto ridotte. Inoltre, in questo modo s’intende semplificare l’applicazione della legge. Essendo però utilizzati principalmente per fabbricare la canapa, i semi e le talee sono in parte soggetti alle stesse disposizioni dei prodotti della canapa. Ciò serve a consentire l’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani e della salute e di controllo del mercato e a impedire che tali prescrizioni possano essere eluse.