Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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medio di THC previsto pari al 15 per cento (art. 14). Le quantità massime di prodotti e il numero di piante consentiti sono indicati nel progetto preliminare, in modo che in fase di esecuzione sia possibile distinguere chiaramente tra autoapprovvigionamento e coltivazione a titolo commerciale e che le violazioni possano essere accertate in modo inequivocabile. La Commissione ritiene che tre piante siano sufficienti, in quanto permettono già di ottenere rese considerevoli nell’ambito delle pratiche di coltivazione domestica più diffuse. Inoltre, le disposizioni si applicano solo alle piante in fase di fioritura e per singola persona. La quantità massima di prodotti è fissata in modo da tenere conto delle diverse condizioni di coltivazione, evitando al tempo stesso che siano detenute quantità eccessive. Ciò serve anche a prevenire la cessione a minori o la vendita illegale.
Sarà responsabilità dei consumatori garantire la qualità e la sicurezza dei loro prodotti. Come aiuto all’orientamento, l’imballaggio dei semi e delle talee di canapa dovrà riportare quale resa e quale tenore totale di THC e di CBD si possono ottenere in media (art. 28). Inoltre, la Confederazione dovrà informare sull’autoapprovvigionamento e in particolare sulla coltivazione sicura (art. 89). Anche la conservazione sicura è una questione di responsabilità personale. Ci si deve assicurare, in particolare, che i minorenni non abbiano accesso alla canapa coltivata in proprio.
Possesso negli spazi pubblici e dispensazione a titolo gratuito
Una persona adulta dovrà poter portare con sé prodotti della canapa o canapa coltivata in proprio negli spazi pubblici, per esempio in parchi o ristoranti, ma sempre nel rispetto di determinate quantità massime (art. 7). Per i prodotti della canapa, la quantità massima corrisponde a un tenore totale di THC di 5 g. Per i prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento si applicano per analogia quantità massime simili. È possibile avere con sé solo prodotti della canapa o un prodotto proveniente dall’autoapprovvigionamento.
Secondo il progetto preliminare, la dispensazione ai minorenni di prodotti della canapa, di canapa coltivata in proprio nonché di semi e di talee di canapa è vietata (art. 8). Se è vero che il consumo di canapa è associato a un rischio accentuato fino ai 25 anni, in quanto lo sviluppo cerebrale non si conclude prima di quell’età, la Commissione ritiene tuttavia che il limite di età di 18 anni costituisca un criterio appropriato, in quanto si applica anche per il tabacco e gli alcolici e la maggiore età corrisponde agli standard internazionali vigenti. Le persone adulte devono invece essere autorizzate a cedere prodotti della canapa o prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento, a titolo gratuito, ad altri adulti. Questa dispensazione a titolo gratuito è limitata alle quantità massime che si applicano per gli spazi pubblici.
Consumo
Con l’abrogazione del divieto della canapa a scopi non medici, anche il consumo di canapa non è più punibile. Le vigenti multe disciplinari devono dunque essere abolite. Analogamente ai prodotti del tabacco, è vietato fumare o vaporizzare prodotti della canapa o canapa coltivata in proprio in spazi chiusi pubblicamente accessibili o sul posto di lavoro (art. 4).
Per il consumo in relazione alla circolazione stradale, il progetto preliminare non prevede alcuna modifica. Una persona è dunque considerata inabile alla guida non appena è provata la presenza di THC nel suo sangue. La Commissione continua a ritenere la