Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Non rientrano invece nel campo d’applicazione del progetto preliminare la canapa utilizzata a scopi medici o scientifici, così come i prodotti che presentano un tenore di THC inferiore all’1 per cento, per esempio i prodotti contenenti CBD diffusi in commercio. Infine, sono escluse dal progetto preliminare e vietate secondo la LStup le sostanze artificiali simili ai cannabinoidi (cannabimimetici, i cosiddetti «cannabinoidi sintetici»).
Poiché la canapa dovrà continuare a essere classificata come stupefacente, diverse disposizioni della LStup dovranno applicarsi anche all’impiego della canapa a scopi non medici (art. 3). Le misure nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni dovranno quindi basarsi sulle disposizioni corrispondenti della LStup. Si potrà così procedere a un’attuazione coerente della politica dei quattro pilastri e considerare in modo rigoroso la protezione dei giovani e della salute. Per tenere conto delle peculiarità del consumo di canapa, le misure ai sensi della LStup si rivolgeranno ora anche esplicitamente al consumo problematico. Con tale espressione s’intende generalmente un consumo che ha ripercussioni negative sulla vita della persona interessata o su chi la circonda. Può sussistere a prescindere dall’esistenza di una vera e propria dipendenza e comprende anche il consumo non adeguato alla situazione. Inoltre, nella LStup dovrà essere disciplinata l’attività di informazione dei Cantoni nei centri di formazione. Tali integrazioni della legge consentono di chiarire la pratica attuale.
Dovranno invece essere abrogate le disposizioni della LStup connesse al divieto della canapa a scopi non medici. Poiché per la ricerca scientifica sull’impiego della canapa a scopi non medici non sarà più richiesta alcuna autorizzazione eccezionale, anche la disposizione concernente le sperimentazioni pilota dovrà essere abrogata mediante una disposizione transitoria.
4.1.2 Autoapprovvigionamento, possesso e consumo
Autoapprovvigionamento
In futuro, le persone maggiorenni dovranno poter coltivare la canapa per uso personale. La Commissione ritiene che l’autoapprovvigionamento costituisca un complemento ragionevole alla coltivazione a titolo commerciale. Questa opzione dovrebbe riguardare solo una piccola parte dei consumatori che possono e intendono coltivare la canapa in proprio. Nel contempo, i rischi associati all’autoapprovvigionamento appaiono sostenibili dal punto di vista della salute pubblica (v. n. 2.3.1). Dal momento che la canapa è coltivata per uso esclusivamente personale, anche le conseguenze legate a una coltivazione non idonea dovrebbero essere limitate a pochi casi. Inoltre, non vi sarebbero incentivi alla promozione. Per tali motivi, il settore dell’autoapprovvigionamento dovrà essere regolamentato in modo possibilmente snello nel progetto preliminare. Una regolamentazione snella appare ragionevole e semplificherà anche l’esecuzione.
In base al progetto preliminare, una persona adulta potrà coltivare al massimo tre piante di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti (art. 12). In ambito privato si potranno detenere 75 g di THC, che corrispondono a 500 g di fiori di canapa essiccati con un tenore