Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Il carattere senza scopo di lucro della vendita risulterebbe inoltre compromesso. Infine, il divieto di integrazione verticale mira anche a impedire che si creino situazioni di monopolio da parte di alcune imprese lungo l’intera filiera commerciale.

Rilascio di autorizzazioni per la coltivazione e la fabbricazione

Il progetto preliminare prevede che per la coltivazione di canapa e per la fabbricazione di materie prime, prodotti intermedi o prodotti della canapa sia necessaria un’autorizzazione dell’UFSP (art. 15). L’autorizzazione viene sempre rilasciata per l’attività menzionata nella domanda. Può riferirsi a singole attività oppure estendersi all’intero processo di fabbricazione o alla coltivazione e fabbricazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate se sono soddisfatti determinati requisiti (art. 15) e solo a persone giuridiche con sede in Svizzera. In generale, il richiedente deve soddisfare le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie al rispetto dei requisiti e degli obblighi associati all’attività oggetto della domanda.

L’autorizzazione comporta determinati obblighi e diritti. Per garantire il controllo del mercato e il divieto di integrazione verticale, si applicano restrizioni di vendita. I titolari di un’autorizzazione di coltivazione possono vendere il loro raccolto soltanto ai titolari di un’autorizzazione di fabbricazione. I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione, a loro volta, possono vendere materie prime o prodotti intermedi soltanto ad altri fabbricanti e i prodotti della canapa soltanto a organizzazioni concessionarie (art. 10). Sulla base dell’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione, Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione specifica di importazione o di esportazione conformemente al sistema di controllo previsto dal diritto in materia di stupefacenti (art. 58 e 60 in combinato disposto con art. 5 cpv. 1 LStup). Inoltre, i titolari di un’autorizzazione devono documentare l’intero processo di coltivazione e di fabbricazione in un sistema elettronico di tracciabilità (art. 85) e devono richiamare e ritirare i prodotti difettosi (art. 36). Infine, sono soggetti a diversi obblighi di notifica alle autorità e di controllo da parte di queste ultime. In caso di violazioni, è possibile limitare o revocare l’autorizzazione e pronunciare ulteriori misure di diritto penale (v. n. 4.1.6).

Requisiti relativi ai prodotti della canapa

I prodotti della canapa devono soddisfare severi requisiti in materia di qualità, sicurezza e imballaggio. Diversamente dalle prescrizioni relative alle sperimentazioni pilota, il progetto preliminare non prevede requisiti per la qualità della coltivazione, ma disciplina soltanto i requisiti applicabili ai prodotti della canapa. I fabbricanti sono responsabili del rispetto di tali requisiti (art. 33). In aggiunta a questo controllo autonomo, le autorità effettuano a loro volta controlli. Viene così perseguito un approccio analogo a quello per i medicamenti vegetali.

In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

- i prodotti della canapa non devono contenere impurità, per esempio derivanti da muffe o residui di prodotti fitosanitari (art. 19);

- i prodotti senza additivi costituiti da canapa non lavorata, come i fiori di canapa, possono contenere al massimo il 20 per cento di THC, mentre i prodotti senza additivi costituiti da canapa lavorata, come l’hashish, possono contenere al massimo il 60 per cento di THC (art. 20);