Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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i titolari di una concessione sono altresì tenuti a dimostrare che gestiscono la vendita in modo conforme ai requisiti applicabili e che possono garantire un’attività commerciale ineccepibile. Devono poi dimostrare che pagano i salari usuali per il settore e nessuna provvigione di vendita.
Alla concessione sono associati anche obblighi di notifica e di rendiconto. In caso di controlli delle autorità, i concessionari sono inoltre tenuti a fornire informazioni e a rendere accessibili i locali (art. 45 e 53). In caso di violazioni, è possibile revocare o limitare la concessione e pronunciare ulteriori sanzioni penali (v. n. 4.1.6).
Requisiti relativi ai punti vendita e alla vendita online
Il progetto preliminare prevede che i punti vendita debbano soddisfare i requisiti seguenti (art. 42):
- i punti vendita devono disporre di piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori e devono attuarli;
- il personale di vendita deve essere sufficientemente formato. Deve rendere i consumatori attenti ai rischi legati al consumo di canapa e consigliarli in merito a forme di consumo o prodotti meno pericolosi. Per tale motivo, i punti vendita devono offrire anche prodotti della canapa con un basso tenore di THC, nonché alternative ai prodotti da fumo. Oltre a un obbligo generale di consulenza, il personale di vendita deve anche essere in grado di affrontare il tema del consumo problematico con i consumatori;
- i prodotti della canapa devono essere venduti soltanto a persone adulte che risiedono in modo permanente in Svizzera. I turisti o i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso per frontalieri non possono acquistare prodotti della canapa. È necessario verificare l’età;
- in linea con la quantità massima consentita negli spazi pubblici, per ciascun acquisto la quantità di prodotti della canapa venduta deve avere un tenore totale di THC non superiore a 5 g;
- la vendita è consentita soltanto sul posto. Vige un divieto di vendita notturna;
- in linea di principio, i punti vendita devono vendere unicamente prodotti della canapa, accessori per il consumo che servono alla riduzione dei danni, semi e talee di canapa, nonché accessori per l’autoapprovvigionamento. I Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti, ad eccezione di alcolici o prodotti del tabacco;
- i punti vendita possono inoltre gestire un locale per il consumo non presidiato. Nei locali per il consumo è vietato il consumo di alcolici così come l’accesso ai minorenni (art. 43);
- mediante test d’acquisto occorre verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di dispensazione e consulenza (art. 46).
Per la vendita online si applicano per analogia gli stessi requisiti, ma determinate disposizioni devono essere adattate a causa dell’assenza di contatto sul posto (art. 52). Per esempio, deve essere disponibile personale qualificato per un colloquio di consu-