Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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vendita è senza scopo di lucro, il personale di vendita può esporre in modo più credibile messaggi a favore della prevenzione e di un consumo meno rischioso. Va tuttavia considerato che si potrebbero realizzare utili anche con una vendita senza scopo di lucro, come indicano anche le osservazioni delle sperimentazioni pilota90. Per tale motivo, il progetto preliminare prevede che gli utili, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione del capitale proprio, debbano essere investiti nella prevenzione, nella terapia e nell’aiuto in caso di dipendenze.
Rilascio di concessioni per la vendita nei punti vendita e online
I Cantoni devono esercitare direttamente il diritto di vendere prodotti della canapa nei punti vendita, cedere tale diritto ai Comuni o rilasciare un numero limitato di concessioni (v. art. 39). Nel rilasciare le concessioni, si basano su considerazioni di natura sanitaria e legate alla sicurezza. Per esempio, devono prendere in considerazione la distribuzione della popolazione. I Cantoni più piccoli possono anche rilasciare una concessione congiuntamente. Secondo il parere della Commissione, il diritto di vendita in loco deve essere attribuito ai Cantoni, in quanto questi possono valutare meglio la situazione locale rispetto alla Confederazione. Sono infatti meglio in grado di valutare se una determinata ubicazione è adeguata a ospitare un punto vendita e di considerare eventuali esperienze maturate nell’ambito delle sperimentazioni pilota. I canali di comunicazione all’interno dei Cantoni sono ben consolidati grazie all’esecuzione della LStup e alle attività nel settore delle dipendenze. I Cantoni potrebbero rilevare più rapidamente gli sviluppi indesiderati e reagirvi anche con maggiore celerità. Inoltre, sono competenti anche per eventuali misure di polizia di sicurezza associate alla vendita di prodotti della canapa.
Per quanto riguarda la vendita online, il progetto preliminare prevede invece che la Confederazione possa rilasciare un’unica concessione (art. 48). Poiché la vendita online interessa tutti i Cantoni, una competenza cantonale per questo canale di vendita non risulterebbe sensata. La Commissione si è espressa chiaramente a favore dell’autorizzazione della vendita online, ma senza un obbligo tassativo di introdurla. La Confederazione potrà così attendere che il mercato basato sui punti vendita si sia prima consolidato. L’offerta online potrà quindi essere sviluppata a titolo sussidiario ed essere eventualmente limitata. Dal punto di vista della Commissione, un elemento a favore della vendita online consiste nel fatto che i consumatori potrebbero così avere accesso al mercato indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalla loro mobilità. Oggi, inoltre, una parte considerevole del traffico illecito della canapa passa attraverso Internet. L’accesso facilitato e la distribuzione tramite il canale della vendita online contribuiranno a sradicare in modo più efficace il traffico illecito. Mediante misure come l’obbligo di registrazione o le offerte di consulenza online si dovranno ridurre svantaggi quali l’anonimato della vendita online.
Le condizioni per il rilascio di una concessione di vendita nei punti vendita o di vendita online sono grosso modo le stesse (art. 40 e 49). Le concessioni possono essere rilasciate soltanto a una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera, come per esempio organizzazioni d’utilità pubblica, ma anche società anonime. In generale,
90 Mavrot, C. / Hadorn, S. / Novet, B. (2024a): Analyse des résultats des essais pilotes de cannabis dans les villes suisses – Première partie, 2023 à mi-2024, studio redatto su incarico dell’UFSP, Università di Losanna