Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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La tassa d’incentivazione sarà riscossa al momento dell’acquisto (art. 64). Conformemente alla natura della tassa, i proventi devono essere ridistribuiti alla popolazione (art. 65) per il tramite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I proventi della tassa d’incentivazione corrispondono alle entrate meno un’indennità per le spese di esecuzione della Confederazione (v. n. 4.1.7; art. 65).

4.1.6 Sanzioni

I titolari di un’autorizzazione o di una concessione devono essere sanzionati con misure del diritto amministrativo e penale. Il progetto preliminare prevede una revoca dell’autorizzazione o della concessione in caso di violazioni gravi (art. 18, 47 e 54), tra cui violazioni del divieto di integrazione verticale, del divieto di pubblicità o del divieto di dispensazione ai minorenni. La concessione deve inoltre essere revocata se la sicurezza e l’ordine pubblici sono minacciati o la vendita non viene realizzata per un lungo periodo. Autorizzazioni e concessioni devono essere revocate anche quando le relative condizioni non sono più soddisfatte o se sono state rilasciate sulla base di indicazioni false. Nel caso di indicazioni false riportate nella domanda, possono essere pronunciate in aggiunta pene pecuniarie (art. 78). È prevista una pena detentiva o pecuniaria nel caso di violazioni dei requisiti per i prodotti della canapa o per la vendita, così come nel caso di violazioni del divieto di dispensazione ai minorenni (art. 75– 77).

Devono essere punite con una pena detentiva o una pena pecuniaria le attività svolte senza la necessaria autorizzazione o concessione (art. 73 cpv. 1). La stessa fattispecie dovrà applicarsi se l’infrazione dovesse andare oltre le contravvenzioni di cui all’articolo 74 relative all’autoapprovvigionamento, per esempio se dovessero essere coltivate contemporaneamente più di dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura. Per questi reati si farà riferimento alle pene previste dalla LStup. Il fatto che le stesse pene in futuro saranno applicabili solo alla canapa e non anche ad altre droghe illegali comporterà un inasprimento.

Le pene più severe riguardano il traffico illecito organizzato o la dispensazione per mestiere ai minorenni (art. 73 cpv. 2). Tali violazioni sono punite con una pena detentiva da uno a dieci anni e sono quindi considerate crimini. Nei confronti degli stranieri che commettono simili violazioni dovrà inoltre essere pronunciata un’espulsione obbligatoria (art. 66a PP-CP). Una pena detentiva di dieci anni appare proporzionata se paragonata ad altri ambiti del diritto. Inoltre, nel caso della criminalità organizzata potrebbero sussistere ulteriori fattispecie.

4.1.7 Esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni

Confederazione e Cantoni devono collaborare nell’applicazione della legge e coordinare le loro misure. A tal fine possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate (art. 83). Il progetto preliminare prevede che i compiti centrali siano adempiuti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Ciò riguarda per esempio il