Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

controllo del mercato e del divieto di pubblicità o la garanzia della protezione della salute. Poiché la canapa rimane uno stupefacente, Confederazione e Cantoni devono continuare ad assolvere i loro compiti nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni (art. 3 PP-LPCan e cap. 1a LStup). Infine, nel progetto preliminare è stabilito che Confederazione e Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute legati al consumo di canapa, così come sull’attuazione e sul controllo della legge (art. 89). Secondo il parere della Commissione, queste attività d’informazione sono centrali alla luce del nuovo orientamento della politica in materia di canapa.

Compiti dei Cantoni

Nello spirito del federalismo, il progetto preliminare prevede che i Cantoni eseguano la legge, ove non diversamente stabilito (art. 87). In particolare, i Cantoni sono competenti per le seguenti importanti misure:

- controllano che i prodotti della canapa soddisfino i requisiti in materia di qualità, sicurezza e imballaggio (art. 37). A tale scopo effettuano analisi di laboratorio a campione;

- esercitano direttamente il diritto di vendere prodotti della canapa nei punti vendita, cedono tale diritto ai Comuni o rilasciano concessioni a tal fine (art. 39). Controllano la vendita, effettuando tra l’altro test d’acquisto (art. 45 e 46);

- attuano le disposizioni in materia di protezione contro il fumo passivo, che con il progetto preliminare saranno estese alla canapa e si applicheranno anche nei locali per il consumo (art. 43). Possono emanare prescrizioni più estese99;

- sono competenti per il perseguimento penale (art. 81) e sono responsabili della sicurezza e dell’ordine pubblici;

- analogamente alla procedura per i medicamenti a base di canapa, sono competenti per l’eliminazione di materie prime, prodotti intermedi e prodotti della canapa (art. 88).

Per l’adempimento dei loro compiti, i Cantoni devono emanare le disposizioni di legge necessarie. I Cantoni devono riferire all’UFSP ogni due anni in merito all’applicazione della legge (art. 87).

Secondo il progetto preliminare, la Confederazione vigila sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione dei Cantoni (art. 84). A tal fine, la Confederazione deve anche poter prescrivere ai Cantoni l’adozione di determinate misure e obbligarli a informarla sulle misure di esecuzione adottate. Inoltre, può creare una piattaforma di coordinamento cui partecipano la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni interessate. L’applicazione della legge è accompagnata da un monitoraggio e una valutazione (art. 68 e 69). Il monitoraggio permette di osservare le riper-

99Cfr. articolo 4 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo,

RS 818.31.