Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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cussioni della legge sulla salute pubblica e sulla sicurezza pubblica. Affinché Confederazione e Cantoni possano adempiere i loro compiti, il progetto preliminare contiene infine alcune disposizioni in materia di protezione dei dati (art. 70–72).

Compiti della Confederazione

Diversi compiti devono essere assolti dalla Confederazione, al fine di semplificare o uniformare l’esecuzione. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:

- la Confederazione rilascia autorizzazioni per la coltivazione della canapa e la fabbricazione di prodotti della canapa (art. 15–17). Informa inoltre in merito a eventuali difetti dei prodotti della canapa e a un eventuale richiamo (art. 38);

- la Confederazione può eventualmente rilasciare una concessione per la vendita online e in tal caso è competente anche per il controllo (art. 48 e 53);

- la Confederazione riscuote la tassa d’incentivazione (art. 64);

- la Confederazione gestisce il sistema elettronico di tracciabilità della canapa (art. 85);

- la Confederazione è competente in materia di cooperazione internazionale (art. 86). È inoltre competente per i controlli alle frontiere e per il rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione della canapa o dei prodotti della canapa (art. 58 e 61).

Emolumenti e indennità

Il progetto preliminare prevede che la Confederazione e i Cantoni possano riscuotere emolumenti e indennità per il finanziamento dei loro compiti. Gli oneri concreti, per esempio per il rilascio di una concessione, devono essere finanziati mediante emolumenti (art. 66 e 67), mentre altri oneri associati alla regolamentazione della canapa devono essere finanziati tramite indennità. Per gli oneri della Confederazione, dalla tassa d’incentivazione viene detratta un’indennità di esecuzione che serve a finanziare in particolare la gestione della tassa d’incentivazione, il controllo del mercato, il monitoraggio e le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni (art. 65). Per gli oneri non coperti da emolumenti, i Cantoni possono riscuotere una tassa di vigilanza presso i punti vendita (art. 67). Nel complesso, s’intende in tal modo finanziare gli oneri relativi all’esecuzione, per quanto possibile, secondo il principio di causalità.

4.2 Proposte di minoranza

4.2.1 Non entrare in materia

Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di non entrare in materia sul progetto preliminare, rifiutando il principio dell’abrogazione del divieto della canapa a scopi non medici e l’introduzione di un mercato regolamentato. La minoranza ricorda che la canapa non è un genere voluttuario, bensì una sostanza inebriante che crea dipendenza. Un’abroga-