Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 8 Dispensazione

Il capoverso 1 vieta in via generale la dispensazione ai minorenni di semi e talee di canapa, canapa proveniente dall’autoapprovvigionamento e prodotti della canapa. Il consumo di sostanze psicoattive rappresenta per bambini e giovani un rischio elevato. I minorenni vanno quindi protetti da ogni forma di esposizione ai prodotti della canapa e dissuasi dal consumarne (v. art. 1 lett. b). La maggiore età come limite di età per la canapa corrisponde al limite di età per il tabacco e l’alcol etilico (bevande spiritose) e agli standard vigenti a livello internazionale.

I semi e le talee di canapa non contengono praticamente THC, ma da essi si possono ricavare facilmente stupefacenti. Va quindi vietata ai minorenni anche la dispensazione di questi prodotti. Secondo il capoverso 2 è consentita la dispensazione gratuita di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento da parte di privati a persone adulte.

Per la dispensazione gratuita tra privati adulti si applicano le quantità massime ammesse di cui all’articolo 7. La dispensazione a pagamento di canapa e prodotti della canapa tra privati (anche in cambio di altre merci) è invece vietata e consentita unicamente ai titolari di apposite concessioni.

Il capoverso 3 prevede che i titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e di concessioni non possono dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC. È esclusa anche la vendita gratuita o a prezzo agevolato di prodotti della canapa in cambio dell’acquisto di altri articoli (ad es. accessori di cui all’art. 42 cpv. 1 lett. g). In questo modo si impedisce la promozione, vietata dall’articolo 11.

Art. 9 Divieto di integrazione verticale

L’integrazione verticale indica una strategia per cui un’azienda svolge o partecipa a più attività nella catena di produzione di un prodotto. Con l’articolo 9 si intende vietare l’integrazione verticale della produzione (coltivazione e fabbricazione) e della vendita (commercio al dettaglio), al fine di impedire che i coltivatori e i fabbricanti possano influenzare in maniera eccessiva e diretta i consumatori.

Per queste ragioni, l’articolo 9 deve prevedere che i titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possano partecipare alla vendita di prodotti online o nei punti vendita (cpv. 1). È quindi vietata, per esempio, la partecipazione finanziaria a un’azienda operante in questi settori o la detenzione di quote di una simile azienda. Non sono nemmeno consentite la gestione di un punto vendita o la collaborazione presso un punto vendita.

Il capoverso 2 stabilisce, viceversa, che i titolari di una concessione di vendita non possono coltivare canapa, fabbricare o importare prodotti della canapa né partecipare economicamente alla coltivazione o alla fabbricazione di canapa in Svizzera o all’estero.