Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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determinanti le restrizioni della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione di cui agli articoli 18 e seguenti LPTab.
Il capoverso 2 affida il controllo del rispetto del divieto di pubblicità sostanzialmente alle autorità cantonali competenti. Nell’ambito del rilascio e del controllo delle concessioni, i Cantoni verificano anche il rispetto del divieto di pubblicità da parte dei punti vendita, compresi i relativi siti Internet.
All’UFSP spetta controllare il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici. L’UFSP effettua quindi controlli su Internet, sui social network e sul portale di vendita online (v. art. 48 segg.). La competenza federale intende semplificare l’esecuzione in tale ambito, in particolare in presenza di aziende con sede all’estero. I controlli vengono eseguiti sostanzialmente a campione. Un controllo costante e a tappeto non è praticabile e comporterebbe costi spropositati. Secondo l’articolo 83 l’UFSP può coinvolgere anche le autorità cantonali. Può essere eventualmente valutato anche l’impiego di un sussidio informatico che consentirebbe di effettuare controlli più sistematici. Per il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità è possibile pensare a una soluzione prevista anche per la LPTab, che può includere l’impiego di sistemi informatici automatizzati o semiautomatizzati117.
L’eventuale constatazione di violazioni del divieto di pubblicità va segnalata e denunciata alle autorità cantonali di perseguimento penale competenti (v. art. 78 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 81 cpv. 1; cfr. anche l’obbligo di segnalazione e di denuncia in capo alle autorità di cui all’art. 82).
Minoranza: art. 11 cpv. 1
Una minoranza (Graber, Aeschi, de Courten, Glarner, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di precisare che anche i cartelli pubblicitari e le scritte nei negozi e sulle vetrine dovrebbero essere considerati pubblicità. Deve trattarsi di una precisazione, non di un elenco esaustivo di ciò che va considerato pubblicità.
Capitolo 3: Autoapprovvigionamento
La coltivazione di canapa a titolo privato per uso proprio è volta a consentire ai consumatori di rifornirsi autonomamente. Questo ambito va regolamentato nel modo più snello possibile e tenendo conto della responsabilità personale di coloro che si autoapprovvigionano.
Minoranza: Variante aggiuntiva riguardante l’autoapprovvigionamento (coltivazione da parte di associazioni)
Una minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss) propone di integrare il progetto preliminare in modo da consentire anche la coltivazione da parte di associazioni.
117 FF 2023 1478