Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Art. 10 Restrizioni di vendita
Gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC che possono essere venduti da chi opera sul mercato a titolo commerciale in Svizzera variano a seconda del rispettivo settore di attività. In questo modo sono meglio garantiti il controllo del mercato e la sicurezza dei prodotti, viene rispettato il divieto dell’integrazione verticale (art. 9) e si riduce il rischio di possibili deviazioni della canapa sul mercato illegale. Dal punto di vista della salute pubblica e della sicurezza le restrizioni di vendita sono pertanto necessarie e proporzionate.
Capoverso 1: i titolari di un’autorizzazione di coltivazione possono vendere la canapa che coltivano esclusivamente a fabbricanti autorizzati. Solo i fabbricanti hanno l’autorizzazione a trasformare la canapa in prodotti della canapa e hanno quindi una finalità di utilizzo economica legittima nei confronti della canapa raccolta dai coltivatori. Trattandosi di materiale di base e non di prodotti della canapa pronti per l’uso, la vendita da parte dei coltivatori ai punti vendita non è consentita112. Un coltivatore in possesso di un’apposita autorizzazione di fabbricazione è però autorizzato anche a fabbricare prodotti della canapa.
Capoverso 2: la fabbricazione di materiale di base, derivante dalla coltivazione e dal raccolto della canapa, richiede un’apposita autorizzazione (v. art. 15). L’autorizzazione è necessaria, per esempio, per la fabbricazione di estratti di canapa o di THC sintetico o semisintetico. È lecito pensare che determinati fabbricanti si specializzino nella fabbricazione di questo materiale di base e che non si occupino in prima persona di trasformarlo in un prodotto della canapa pronto per l’uso. È quindi necessario che i fabbricanti con un’autorizzazione di questo tipo possano rivendere il materiale di base ad altri fabbricanti autorizzati. La vendita di questo materiale di base a coltivatori o punti vendita non è invece necessaria ai fini della loro attività per cui hanno ottenuto un’autorizzazione o una concessione. I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono quindi vendere materiale di base che viene impiegato nel processo di fabbricazione dei prodotti della canapa solo ad altri fabbricanti autorizzati.
Capoverso 3: i titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti della canapa soltanto ai titolari di una concessione di vendita – o ai Cantoni qualora questi ultimi intendano esercitare il proprio diritto di vendita (v. art. 39) – o al titolare della concessione per la vendita online (v. art. 48). Per motivi legati alla salute pubblica, la vendita di prodotti della canapa deve rimanere appannaggio esclusivo dei titolari di concessioni di vendita. Non dovrebbe nemmeno essere possibile la vendita di prodotti della canapa a coltivatori o ad altri fabbricanti, in quanto non necessaria ai fini della loro attività autorizzata.
Art. 11 Divieto di pubblicità
Questo articolo prevede un divieto di pubblicità generale per gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC. In considerazione dei rischi per la salute legati al
112 I punti vendita, dal canto loro, non possono vendere materiale di base, bensì solo prodotti della canapa, cfr. art. 42 cpv. 1 lett. g.