Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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consumo di canapa e prodotti della canapa, deve vigere un divieto di pubblicità generale (cpv. 1) applicabile all’intera catena commerciale, dalla coltivazione alla fabbricazione, fino alla vendita. Gli studi condotti nel settore del tabacco e dell’alcol evidenziano che l’esposizione alla pubblicità o alla promozione comporta un aumento del consumo dei prodotti pubblicizzati, in particolare tra i giovani113. Non si esclude quindi che la pubblicità di prodotti della canapa possa portare a un analogo incremento dei consumi114. Il divieto vale naturalmente anche per la pubblicità del commercio illegale115.
Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione commerciale avente lo scopo o l’effetto, diretto o indiretto, di promuovere la vendita o il consumo dei prodotti menzionati al capoverso 1 (ad es. cartelli pubblicitari, manifesti, scritte nei negozi o sulle vetrine). Tra le forme di pubblicità rientrano anche la promozione e la sponsorizzazione. La sponsorizzazione comprende qualsiasi forma di sostegno, pubblico o privato, di un evento, un’attività o una persona con l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di promuovere la vendita dei prodotti summenzionati. La promozione comprende il merchandising, la distribuzione gratuita di prodotti, omaggi o premi, per esempio in caso di contemporaneo acquisto di più prodotti o partecipazione a un concorso. Le indicazioni e informazioni oggettive sui prodotti rivolte esclusivamente agli specialisti del settore non sono considerate pubblicità e non sono quindi assoggettate al divieto di pubblicità.
Per impedire che le disposizioni in materia di pubblicità vengano aggirate, il divieto di pubblicità deve essere applicato anche ai semi e alle talee di canapa che, seppur non contengano praticamente THC, permettono di ricavare facilmente stupefacenti contenenti tetraidrocannabinolo. Non va quindi operata alcuna distinzione tra qualsiasi forma di pubblicità dei semi e delle talee di canapa e la pubblicità della canapa. Il divieto di pubblicità è applicabile inoltre anche agli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto della canapa (p. es. pipe, pipe ad acqua, bong, vaporizzatori, cartine, filtri per sigarette da arrotolare, bocchini per sigarette). Il termine «unità funzionale» è da intendersi analogamente a come viene utilizzato nell’articolo 18 LPTab, ovvero gli oggetti in questione sono abbinati ai prodotti del tabacco affinché questi ultimi possano essere consumati, per esempio le pipe, le pipe ad acqua, i bocchini, le cartine o i filtri per sigarette. Questi oggetti non comprendono invece gli accendini116. Il divieto di pubblicità si applica solo agli oggetti che servono esclusivamente o prevalentemente al consumo di prodotti della canapa o che vengono venduti specificamente come accessori per il consumo di canapa. Non trova quindi applicazione per prodotti come le cartine o i filtri per sigarette che non vengono venduti specificamente come accessori per il consumo di canapa, per i quali invece risultano
113 Ritter, A. et al. (2022).
114 Dai, H. (2017): Exposure to Advertisements and Marijuana Use Among US Adolescents. Preventing Chronic Disease, 14.
115 Al fine di rendere passibili di pena tutte le attività pubblicitarie sia nell’ambito delle attività legali basate su autorizzazioni e concessioni che in ambito illegale (v. anche l’art. 78 cpv. 1 lett. e), il divieto di pubblicità fa riferimento agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in generale e non si limita solo ai prodotti della canapa messi legalmente in commercio secondo il presente progetto preliminare.
116 FF 2019 837