Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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UCS, CDCD e KKPKS nonché l’organizzazione specializzata APS chiedono di non consentire la fabbricazione privata di estratti a base di solventi in quanto questa presenta un rischio elevato di esplosione. Questi estratti sono inoltre potenzialmente dannosi per la salute, poiché potrebbero contenere residui di solventi.

4.1.4 Capitolo 4 (Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale)

Sezione 1 (Autorizzazioni)

Art. 15 (Obbligo e condizioni di autorizzazione)

1 Chi coltiva canapa a titolo commerciale o fabbrica materiale di base o prodotti della canapa a titolo commerciale necessita di un’autorizzazione dell’UFSP.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. il richiedente è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;

b. le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 sono soddisfatte;

c. può essere dimostrata l’esistenza di un’infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto;

d. è definito un adeguato sistema di garanzia della qualità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3;

e. è designata una persona responsabile dell’autorizzazione; e

f. è dimostrato che la persona responsabile dell’autorizzazione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup1 o della presente legge.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a. le condizioni tecniche e d’esercizio nonché i requisiti relativi alla protezione contro il furto e alla garanzia della qualità;

b. la procedura di autorizzazione.

4 Per piccole coltivazioni su superfici che non superano i 200 metri quadrati il Consiglio federale può stabilire condizioni agevolate.

Per UCS, CDCD e SCPCS, le condizioni devono essere stabilite a titolo generale in analogia all’articolo 40 (concessioni a punti vendita fisici).

UCS, SCPCS e CDCD propongono che nel capoverso 2 sia utilizzata una formulazione potestativa per il rilascio dell’autorizzazione.

Riguardo alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione e la fabbricazione di cui al capoverso 2 sono state avanzate le seguenti proposte:

- in ordine alla lettera a, PVL chiede che possano coltivare canapa gli agricoltori che gestiscono la propria azienda agricola come impresa individuale o società semplice senza iscrizione al registro di commercio. Di fatto, delle circa 48 000 aziende agricole esistenti solo 670 sono persone giuridiche. Anche secondo USC, i produttori di canapa non devono essere iscritti al registro di commercio;

- in ordine alle lettere e e f, UCS nonché CDCD, KKPKS e SCPCS fanno presente che il titolare dell’autorizzazione deve essere la persona giuridica e non «la persona responsabile dell’autorizzazione». Ritengono inoltre che vada chiarita la relazione tra il titolare dell’autorizzazione (la persona giuridica, secondo la proposta) e la persona responsabile dell’autorizzazione. Sono pure da chiarire i diritti e doveri della persona giuridica e della persona responsabile nonché le responsabilità degli (altri) organi della persona giuridica (comitato direttivo nel caso di un’associazione, direzione e consiglio di amministrazione di una SA ecc.). Difficoltà dovute a questo rapporto non chiaro si manifestano in relazione alla trasferibilità (art. 17), alla revoca (art. 18) o ai cambiamenti in relazione alle condizioni (art. 32) di autorizzazione. La stessa richiesta è ripetuta anche in relazione alla formulazione, applicabile per analogia, delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 40), della domanda (art. 41) e della revoca, limitazione e sospensione della concessione (art. 47);