Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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- VD chiede che la formazione risponda a un capitolato d’oneri specifico e dia luogo a una vera e propria certificazione. Se la formazione viene assolta e la sua corretta assimilazione è attestata dal superamento di un esame, l’autorità di controllo potrà limitarsi a verificare il possesso del titolo che ne attesta l’ottenimento. In caso contrario, le diverse valutazioni fatte a seconda delle regioni e/o delle persone incaricate dei controlli porteranno a un’applicazione non uniforme del quadro legale. SPHD propone anch’essa una formazione certificata, precisando che questa deve essere svolta presso un centro di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze idoneo;

- SPHD e DiS propongono inoltre di ripetere la formazione a intervalli regolari. DiS aggiunge che, in base all’esperienza maturata con Cann-L, le conoscenze evolvono rapidamente e i giusti riflessi rischiano di andare persi nel corso del tempo. Un corso di aggiornamento regolare consentirebbe di aggiornare e rimotivare i team di vendita. L’esperienza fatta con i test d’acquisto dimostra che una formazione deve essere ricorrente per dare i suoi frutti;

- Pharmasuisse ritiene indispensabile che la dispensazione di prodotti della canapa per scopi non medici avvenga esclusivamente tramite personale qualificato. Le persone che si occupano della dispensazione devono dunque essere debitamente istruite e autorizzate. Non è necessario che si tratti necessariamente di professionisti della salute, purché siano sufficientemente formate.

Riguardo all’obbligo di consulenza dei punti vendita (cpv. 1 lett. d), BE osserva che la norma potrebbe essere applicata in modo pragmatico, per evitare che i clienti abituali debbano essere informati ogni volta sui rischi del consumo e sulle alternative meno rischiose.

UCS e CDCD suggeriscono di obbligare inoltre i punti vendita a elaborare e attuare un protocollo per il trattamento dei minorenni. Tale protocollo dovrebbe contenere messaggi di prevenzione, informazioni su strutture specializzate e raccomandazioni per un consumo che riduca al minimo i rischi.

BE dubita che il rilevamento e l’intervento precoce in caso di consumo problematico (cpv. 1 lett. e) possano essere assicurati dal personale di vendita: con tutta probabilità questo non dispone di conoscenze sufficienti per individuarlo e quindi non potrebbe fornire indicazioni sulle offerte terapeutiche. AI chiede offerte di consulenza obbligatorie per promuovere un consumo meno rischioso possibile e processi vincolanti per il rilevamento precoce del consumo problematico.

Secondo BS, è necessario rivedere la quantità massima acquistabile nei punti vendita e se del caso ridurla. La quantità massima acquistabile è troppo elevata anche per iuAG, che fonda la sua posizione rifacendosi alle esperienze fatte nelle sperimentazioni pilota, in cui la quantità massima ammessa per acquisto secondo la OSPStup19 è di 10 grammi, valore che consente di coprire sufficientemente il consumo privato, senza che vi sia la possibilità di acquistare quantità maggiori in modo incontrollato.

APS caldeggia, in un’ottica di riduzione dei danni, un abbassamento della quantità massima acquistabile a 2,5 grammi di THC. Il vantaggio è che, con quantità minori, acquisti molto frequenti e quindi un comportamento di consumo problematico verrebbero individuati molto più rapidamente che in caso di quantità maggiori.

UCS, CDCD, KKPKS e SCPCS chiedono di imporre dei limiti d’acquisto. La possibilità di acquistare canapa illimitatamente è in contrasto con l’idea di prevenzione. Ciò renderebbe vano l’obiettivo di prevenire il consumo problematico e aumenterebbe massicciamente il rischio di una rivendita illegale incontrollata. KKPKS chiede limiti d’acquisto giornaliero o mensile analoghi a quelli della OSPStup. UCS, CDCD e SCPCS propongono lo stesso, ma con un leggero aumento delle quantità.

UCS e CDCD suggeriscono, riguardo all’assortimento (cpv. 1 lett. g), che nei punti vendita sia fornita agli acquirenti una gamma di accessori per il consumo e una consulenza adeguata, anche se alcuni di questi accessori non servono di per sé alla riduzione dei danni come previsto dalla disposizione.

19 SR 812.121.5