Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Art. 41 (Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione)

1 L’autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.

2 La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

3 La concessione non è trasferibile.

4 È valida per dieci anni al massimo.

5 L’autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

6 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

APS chiede che la durata della concessione di cui al capoverso 4 sia ridotta a un massimo di 5 anni. RaSC chiede invece una durata massima di 15 anni.

Sezione 2 (Punti vendita) Art. 42 (Requisiti)

1 Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:

a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;

b. è disponibile un’infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;

c. il personale di vendita è sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico;

d. i clienti sono resi attenti ai rischi legati al consumo di canapa e sufficientemente consigliati a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;

e. in caso di consumo problematico sono effettuati un rilevamento e un intervento precoce;

f. per ciascun acquisto la quantità venduta ha un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;

g. sono venduti unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l’autoapprovvigionamento;

h. sono proposti anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;

i. i prodotti della canapa sono venduti soltanto all’interno dei locali adibiti alla vendita;

j. i prodotti della canapa sono venduti soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;

k. l’età del cliente è verificata mediante un documento d’identità ufficiale;

l. il divieto di vendita ai minorenni è esposto in modo ben visibile e leggibile;

m. i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa sono venduti soltanto negli imballaggi originali del fabbricante; e

n. i prodotti della canapa sono eliminati in modo corretto.

2 Nell’ambito del rilevamento e dell’intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera e il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

3 In casi motivati, in deroga al capoverso 1 lettera g i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti. È in ogni caso vietata la vendita di alcol e prodotti del tabacco.

PEV chiede che i bambini e gli adolescenti non abbiano accesso ai punti vendita. Riguardo alla formazione del personale di vendita (cpv. 1 lett. c) vengono sollevate diverse questioni: - AG chiede una formulazione più precisa. Quella proposta è troppo vaga e violerebbe il principio «nulla poena sine lege», poiché né ai soggetti di diritto né alle autorità e ai tribunali competenti risulterebbe chiaro cosa si intenda per essere «sufficientemente formato »; - TI osserva che la formazione del personale di vendita non è sufficiente in quanto non garantisce che le misure vengano applicate nella pratica. La disposizione andrebbe dunque integrata da obblighi procedurali e strumenti concreti per offrire attivamente consulenza ai clienti, intervenire tempestivamente in caso di segnali di consumo problematico, promuovere un consumo il meno rischioso possibile e raggiungere le persone vulnerabili;