Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 41 (Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione)
1 L’autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.
2 La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.
3 La concessione non è trasferibile.
4 È valida per dieci anni al massimo.
5 L’autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.
6 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.
APS chiede che la durata della concessione di cui al capoverso 4 sia ridotta a un massimo di 5 anni. RaSC chiede invece una durata massima di 15 anni.
Sezione 2 (Punti vendita) Art. 42 (Requisiti)
1 Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:
a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;
b. è disponibile un’infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
c. il personale di vendita è sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico;
d. i clienti sono resi attenti ai rischi legati al consumo di canapa e sufficientemente consigliati a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
e. in caso di consumo problematico sono effettuati un rilevamento e un intervento precoce;
f. per ciascun acquisto la quantità venduta ha un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
g. sono venduti unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l’autoapprovvigionamento;
h. sono proposti anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;
i. i prodotti della canapa sono venduti soltanto all’interno dei locali adibiti alla vendita;
j. i prodotti della canapa sono venduti soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
k. l’età del cliente è verificata mediante un documento d’identità ufficiale;
l. il divieto di vendita ai minorenni è esposto in modo ben visibile e leggibile;
m. i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa sono venduti soltanto negli imballaggi originali del fabbricante; e
n. i prodotti della canapa sono eliminati in modo corretto.
2 Nell’ambito del rilevamento e dell’intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera e il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.
3 In casi motivati, in deroga al capoverso 1 lettera g i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti. È in ogni caso vietata la vendita di alcol e prodotti del tabacco.