Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Sezione 3 (Controllo della vendita e misure)
Art. 45 (Controllo)
1 L’autorità cantonale competente controlla il rispetto delle disposizioni riguardanti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione. Può delegare il controllo a terzi.
2 A fini di controllo, può esigere dai titolari di una concessione che, a titolo gratuito:
a. forniscano le informazioni necessarie;
b. effettuino accertamenti o ne tollerino l’esecuzione;
c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi.
Secondo UCS, CDCD e SCPCS, la disposizione dovrebbe autorizzare esplicitamente le autorità di perseguimento penale ad attuare misure di controllo.
SG chiede che, ai fini di un’efficace applicazione della legge a tutti i livelli, sia possibile effettuare prelievi di campioni. In base alla regolamentazione prevista al capoverso 2, a livello di vendita non sarebbe possibile prelevare campioni.
BL propone di precisare l’obbligo di informazione previsto per i punti vendita (cpv. 2 lett. a) facendo sì che questi debbano mettere a disposizione anche la documentazione.
PEV e l’organizzazione specializzata BKS chiedono di precisare che i controlli presso ciascun punto vendita debbano avvenire almeno una volta ogni tre anni: sapere di essere controllati regolarmente motiva a operare nel rispetto della legge.
PEV e BKS propongono inoltre di aggiungere nella presente disposizione che, nell’ambito dei test d’acquisto, possono essere controllati il rispetto del limite di età, la consulenza individuale e la quantità venduta. In questo modo si potrebbe chiarire che durante un test d’acquisto non viene controllata solo l’età.
FZCS chiede che le modalità concrete delle misure di controllo nell’ambito di controlli annunciati o a sorpresa siano disciplinate in un apposito protocollo.