Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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GREA ritiene necessario fare una precisazione riguardo alle persone cui possono essere venduti prodotti della canapa (cpv. 1 lett. j). C’è, a suo avviso, confusione terminologica tra titoli di soggiorno in senso stretto (permessi B, C o L) e statuti che rientrano nel campo dell’asilo o della protezione provvisoria. Considera peraltro ingiustificato escludere dal mercato regolamentato della canapa i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). La loro esclusione rischierebbe di alimentare il mercato illegale. La questione è sollevata, mutatis mutandis, anche in relazione alla vendita online (art. 52).

SSML propone lo stralcio del capoverso 1 lettera j: una restrizione basata sulla nazionalità o sul titolo di soggiorno potrebbe comportare il rischio di un commercio illegale da parte di persone non aventi diritto d’acquisto, che potrebbero approvvigionarsi sul mercato illegale.

AG, BL, BS, GE, SG, SO, TI, VD e ZG, UCS, gli organi intercantonali e intercomunali CDCT e CDCD, iuAG come pure le organizzazioni specializzate FvS e SGGPsy ritengono troppo poco vincolante la prescrizione secondo cui il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni centri di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze (cpv. 2). La collaborazione deve essere obbligatoria. Va dunque prevista la conclusione di una convenzione con un centro di prevenzione o per le dipendenze presente sul territorio. Il dialogo deve inoltre essere regolare, ciò che secondo BL favorirebbe un’attuazione più coerente a livello nazionale.

Secondo BE, nel capoverso 2 non è sufficientemente chiaro se il personale di vendita debba scambiare informazioni con i centri di prevenzione e per le dipendenze in forma personale o anonima. Per tenere sufficientemente conto del principio di legalità, il Cantone propone dunque un’integrazione in proposito.

Per quanto attiene alla possibilità di vendere prodotti diversi dai prodotti della canapa (cpv. 3), IG Hanf chiede che sia esplicitamente consentita la vendita di bevande alla canapa e di edibles con un tenore di THC inferiore all’1 per cento.

Art. 43 (Requisiti applicabili ai locali per il consumo)

1 Nei locali per il consumo il titolare della concessione assicura quanto segue:

a. i requisiti posti dalla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo sono soddisfatti;

b. la sorveglianza, in particolare riguardo all’applicazione del divieto d’accesso per i minorenni, è garantita.

2 Nei locali per il consumo è vietato consumare bevande alcoliche e impiegare personale di servizio.

3 L’accesso ai locali per il consumo è vietato ai minorenni.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle caratteristiche dei locali per il consumo e sulle esigenze per la ventilazione che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

GE chiede di obbligare gli stabilimenti a prevedere un protocollo di accoglienza al fine di favorire misure di promozione della salute e di prevenzione, nonché la messa a disposizione di informazioni relative all’accesso alle cure, se necessario.

Art. 44 (Divieto di vendita notturna)

1 Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato vendere prodotti della canapa.

2 I Cantoni possono estendere la durata del divieto di vendita notturna.

UDF, PEV e BKS chiedono di prolungare il divieto di vendita notturna, che dovrebbe andare dalle ore 20.00 alle ore 10.00. È dimostrato che una maggiore apertura oraria porta a un aumento del consumo e dei danni.