Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 46 (Test d’acquisto)
1 Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell’età, la persona è minorenne.
2 Al fine di verificare il rispetto del limite d’età, l’autorità cantonale competente svolge test d’acquisto o affida tale incarico a un’organizzazione specializzata riconosciuta.
3 Nell’ambito di test d’acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:
a. la consulenza individuale;
b. le quantità vendute.
4 Se ai test d’acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni:
a. il minorenne e un detentore dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d’acquisto;
b. l’autorità cantonale o un’organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che il minorenne:
1. era idoneo all’incarico previsto, ed
2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;
c. il minorenne ha svolto l’incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;
d. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l’età reale del minorenne;
e. il test d’acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato;
f. i Cantoni notificano annualmente all’UFSP i test d’acquisto svolti.
5 Se ai test d’acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.
6 Il Consiglio federale disciplina:
a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
b. le modalità riguardanti il reclutamento, l’istruzione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
c. i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d’acquisto svolti;
d. la comunicazione dei risultati dei test d’acquisto ai punti di vendita interessati.