Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Art. 46 (Test d’acquisto)

1 Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell’età, la persona è minorenne.

2 Al fine di verificare il rispetto del limite d’età, l’autorità cantonale competente svolge test d’acquisto o affida tale incarico a un’organizzazione specializzata riconosciuta.

3 Nell’ambito di test d’acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:

a. la consulenza individuale;

b. le quantità vendute.

4 Se ai test d’acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni:

a. il minorenne e un detentore dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d’acquisto;

b. l’autorità cantonale o un’organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che il minorenne:

1. era idoneo all’incarico previsto, ed

2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;

c. il minorenne ha svolto l’incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;

d. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l’età reale del minorenne;

e. il test d’acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato;

f. i Cantoni notificano annualmente all’UFSP i test d’acquisto svolti.

5 Se ai test d’acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.

6 Il Consiglio federale disciplina:

a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b. le modalità riguardanti il reclutamento, l’istruzione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c. i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d’acquisto svolti;

d. la comunicazione dei risultati dei test d’acquisto ai punti di vendita interessati.

AG suggerisce di allineare la procedura dei test d’acquisto di canapa a quelli per l’alcol e il tabacco. FSFP e le organizzazioni specializzate AT e LLS chiedono che il rispetto del limite d’età sia recepito come scopo della verifica nel capoverso 3. Gli organi intercomunali (UCS, CDCD) e intercantonali (KKPKS, SCPCS) non trovano comprensibili le restrizioni previste per l’utilizzo di informazioni in procedimenti penali e amministrativi (cpv. 5) e chiedono quindi di sopprimere l’intero capoverso. Alla polizia deve essere sempre permesso eseguire test o simulazioni d’acquisto. L’utilizzabilità delle informazioni in sede penale è inoltre già disciplinata in modo esaustivo dal CPP e dalle leggi cantonali sulla polizia. Anche un collegamento con la lettera f (comunicazione annuale all’UFSP) non appare opportuno. Nel peggiore dei casi, la regolamentazione proposta porterebbe a far sì che i responsabili restino impuniti e non debbano temere sanzioni in materia di autorizzazione (minaccia di revoca ecc.). Al fine di garantire la protezione dei minorenni, DiS chiede di aggiungere l’obbligo di effettuare un nuovo controllo entro i tre mesi successivi in caso di esito negativo di un test d’acquisto.